Venerdì 4
Termine sospensione per l’attività del Fisco
Riprendono i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sospesi dal 1° agosto scorso.
IVA mensile e ritenute: ravvedimento sprint
Regolarizzazione, con pagamento tramite modello F24, con i codici tributo specifici per le sanzioni, della violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi moratori (tasso legale 1,60%) e una sanzione ridotta, pari allo 0,08333% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento avvenga entro 15 giorni dalla scadenza originaria.
Lunedì 14
IVA e Ritenute: ravvedimento entro 90 giorni
Regolarizzazione tramite sanzione ridotta all’1,3889% (1/9 del minimo) più interessi legali.
Acconto IMU: ravvedimento entro 90 giorni
Regolarizzazione mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale della sanzione ridotta all’1,3889% (1/9 del minimo) più interessi legali.
Martedì 15
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per registrare le operazioni compiute nel mese solare precedente, per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta. Le operazioni possono essere annotate anche con un’unica registrazione complessiva nel registro dei corrispettivi. In caso di mancata o incompleta registrazione, è prevista una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta.
Fatturazione differita e annotazione
Entro questa data, deve essere emessa e registrata un’unica fattura (differita), che riepiloghi tutte le cessioni effettuate verso lo stesso cliente nel mese precedente.
Consegna e invio modello 730
CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta (datori di lavoro) devono consegnare al dipendente il prospetto di liquidazione (730-3) e provvedere alla trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Invio telematico all’Agenzia delle entrate, tramite Sistema di Interscambio, dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori esteri nel mese precedente. Sono esclusi gli acquisti per i quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.
Mercoledì 16
Liquidazione periodica IVA dei soggetti mensili
calcolo e versamento dell’IVA dovuta per il mese di agosto; se l’importo a debito è inferiore a 100 euro, il versamento può essere rimandato al mese successivo. Il codice tributo da usare è 6008.
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro e provvigioni
Versamento delle ritenute d’acconto del 20% operate su stipendi di lavoratori dipendenti, compensi di collaboratori e professionisti; per i condomini, il versamento va fatto solo se l’importo totale supera 500 euro.
Imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, SIM e altri intermediari che intervengono nel trasferimento di azioni e titoli devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta sulle transazioni effettuate nel mese precedente. L’aliquota standard da quest’anno è dello 0,4% sul valore della transazione.
Dichiarazione dei redditi e IRAP
Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. Redditi 2026 e IRAP 2026, sia titolari, che non titolari di partita IVA, dalla quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento devono versare la quarta rata delle imposte dovute, con l’applicazione degli interessi dello 0,84% e della terza rata con gli interessi dello 0,51% per chi ha deciso di posticipare di 30 giorni il versamento con l’applicazione dello 0,4%.
Dichiarazione dei redditi e IRAP: soggetti ISA e assimilati
I contribuenti ,persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, compresi i soggetti in regime forfetario e delle nuove iniziative produttive e i soggetti che partecipano a società tassate per trasparenza, devono effettuare il versamento della terza rata delle imposte dovute con l’applicazione degli interessi dello 0,66% e della seconda rata con interessi dello 0,33% per chi ha deciso di posticipare di 30 giorni il versamento con l’applicazione dello 0,8%.
Lunedì 21
IVA mensile e ritenute: ravvedimento
I contribuenti che non hanno versato entro il 20 agosto 2026 le ritenute alla fonte o l’IVA relativa al mese precedente, possono sanare online tramite modello F24 l’omesso versamento, applicando la sanzione ridotta dell’1,25% e gli interessi moratori al tasso legale.
Venerdì 25
Elenchi Intrastat mensili
Gli operatori che effettuano scambi di beni o servizi con altri Paesi dell’Unione europea devono effettuare la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di agosto.
Lunedì 28
Dichiarazione IMU – IMPi 2026
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IMU-IMPi 2026 mediante regolarizzazione, con l’applicazione della sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Mercoledì 30
IVA: comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
I soggetti passivi IVA devono inviare telematicamente, direttamente o tramite intermediari, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate nel secondo trimestre. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale o alle liquidazioni periodiche, e coloro che non hanno dati da indicare nel trimestre, a meno che non debbano riportare un credito dal periodo precedente.
Modello 730/2026
Termine ultimo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del modello 730/2026 in modalità sia precompilata, che tradizionale da parte dei CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta (datori di lavoro); entro lo stesso termine, va consegnato al dipendente del prospetto di liquidazione (730-3) e vanno trasmessi telematicamente i dati all’Agenzia delle entrate per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.
Imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche nel secondo trimestre 2026 devono effettuare il pagamento del bollo tramite il servizio dell’Agenzia delle entrate o modello F24; se l’importo dovuto per i primi due trimestri non supera 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al 30 novembre.
Assegnazione agevolata beni ai soci
Termine per potere usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta, e per l’eventuale trasformazione in società semplice.
Sabato 1
Inizio sospensione termini per l’attività del Fisco
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Giovedì 20
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per registrare le operazioni compiute nel mese solare precedente, per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta. Le operazioni possono essere annotate anche con un’unica registrazione complessiva nel registro dei corrispettivi. In caso di mancata o incompleta registrazione, è prevista una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta.
Crediti d’imposta
Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici.
Lavoratori autonomi
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali.
Somministrazione di lavoro
Comunicazioni obbligatorie somministrati.
Agenti e Rappresentanti
Versamento contributi Enasarco.
Fatturazione differita e annotazione
Entro questa data deve essere emessa e registrata un’unica fattura (differita), che riepiloghi tutte le cessioni effettuate verso lo stesso cliente nel mese precedente.
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive (Esterometro)
Invio telematico all’Agenzia delle entrate (tramite Sistema di Interscambio) dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori esteri nel mese precedente. Sono esclusi gli acquisti per i quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.
Liquidazione periodica IVA – Soggetti mensili e trimestrali
I contribuenti mensili versano l’IVA di luglio; i contribuenti trimestrali versano l’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). Il versamento va effettuato tramite modello F24 (codici tributo 6007 per mensili, 6032 per trimestrali). Se l’importo dovuto è inferiore a 100 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo.
Dichiarazione dei redditi e IRAP – Versamento rata
Versamento della terza rata delle imposte dovute, con l’applicazione degli interessi dello 0,51% e della seconda rata con gli interessi dello 0,18% per chi ha deciso di posticipare di 30 giorni il versamento con l’applicazione dello 0,4%.
Dichiarazione dei redditi e IRAP – Versamento- Soggetti ISA e assimilati
Versamento della seconda rata delle imposte dovute, con l’applicazione degli interessi dello 0,33% e della prima o unica rata per chi ha deciso di posticipare di 30 giorni il versamento con l’applicazione della maggiorazione dello 0,8%.
IVA e Ritenute – Ravvedimento entro 90 giorni
I contribuenti che non hanno versato entro il 18 maggio 2026 le ritenute alla fonte o l’IVA possono regolarizzazione tramite sanzione ridotta all’1,3889% (1/9 del minimo) più interessi legali.
Ravvedimento versamento ritenute e IVA mensile
I contribuenti che non hanno versato entro il 16 luglio 2026 le ritenute alla fonte o l’IVA relativa al mese precedente possono sanare l’omesso versamento, applicando la sanzione ridotta dell’1,25% e gli interessi moratori al tasso legale. Il pagamento avviene online tramite modello F24.
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro e provvigioni
Versamento delle ritenute operate su stipendi di lavoratori dipendenti, compensi di collaboratori e professionisti (ritenuta d’acconto 20%) e provvigioni. Per i condomini, il versamento va fatto solo se l’importo totale supera 500 euro (salvo le scadenze fisse di giugno e dicembre).
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Versamento dell’imposta dovuta sulle transazioni effettuate nel mese precedente. L’aliquota standard è dello 0,4% (dal 2026) sul valore della transazione.
INPS – Denuncia UniEmens
Versamento contributi lavoro dipendente.
INPS – Versamento TFR
Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
INPS – Collaborazioni coordinate e c continuative
Versamento del contributo alla gestione separata INPS.
INPS – Lavoratori autonomi e liberi professionisti
Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la maggiorazione dello 0,80% per i titolari di partita IVA – soggetti ISA.
INPS – Artigiani e Commercianti
Versamento seconda rata contributi fissi INPS.
INAIL
Versamento rata premio anticipato Inail III rata.
Irpef, Ires, Irap
Versamento saldo e primo acconto di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali ed IRAP 2026 non soggette agli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, o, in caso di rateazione, della prima rata, con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Martedì 25
Elenchi Intrastat mensili
Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Enpaia – Contributi agricoli
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Lunedì 31
Registratori di cassa
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 30 giugno 2026.
Cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
Imposta di bollo
Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo.
INPS
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Antiriciclaggio
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Operazioni intracomunitarie
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
DR ed IRAP 2025 società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.
IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° luglio 2026 – 31 luglio 2026.
Contratti di locazione
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.
Dirigenti d’Azienda
Versamento trimestrale dei contributi FASI per i dirigenti in servizio.
Irpef, Ires, Irap
Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026.
DR 2026 e IRAP 2026 per nsocietà con esercizio a cavallo
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi ed IRAP 2026 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1° marzo 2025 – 28 febbraio 2026 o, in caso di rateazione, della prima rata. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IRES, IVA, Irap, imposta sostitutiva per società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Versamento saldo e primo acconto di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) ed IRAP 2026 da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, o, in caso di rateazione, della prima rata, con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva nei giorni scorsi il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, rendendolo più organico, semplice ed efficace.
La riforma si fonda su due direttrici principali:
- l’armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026;
- il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.
L’intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea ed il suo completamento consente il raggiungimento della relativa pietra miliare nei tempi previsti.
Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale.
Mercoledì 1
Ritenute d’imposta e IVA mensile: ravvedimento sprint
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 16 giugno 2026 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,0,8333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Acconto IMU: ravvedimento sprint per tardivo versamento
Ravvedimento versamento dell’acconto per il 2026, dell’imposta municipale propria con sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Venerdì 10
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo A Pastore (ex PREVIR)
Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare ex PREVIR, ora iFondo Antonio Pastore, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)
Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo M. Negri
Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.
Lavoro domestico: versamento contributi
Versamento trimestrale contributi previdenziali (3° trimestre 2026).
Mercoledì 15
Registri contabili: annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
IVA: fatturazione differita ed annotazione
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
Ritenute di imposta e IVA mensile: ravvedimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Esterometro: operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Giovedì 16
INPS – versamento contributi lavoro dipendente
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPS – Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Versamento enza applicazione di sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive, del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Iva: liquidazione periodica per soggetti con obbligo mensile
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’imposta dovuta per il mese di giugno (per il mese di maggio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Imposte e tasse: rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026
Versamento rateale delle imposte dovute risultanti dal Mod. Redditi 2026 ed IRAP 2026 che rateizzano.
IVA: rateizzazione versamento annuale
Versamento quinta rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Imposte e tasse: ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
IMU: ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2026
Ravvedimento versamento dell’acconto per il 2026, dell’imposta municipale propria con sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) da parte dei soggetti che non hanno effettuato il versamento nei termini ordinari del 16 giugno scorso.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
INPS: collaborazioni coordinate e continuative
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Redditi diversi di natura finanziaria
Versamento mediante modalità telematiche dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
Redditi diversi di natura finanziaria
Versamento mediante modalità telematiche dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.
Dividendi
Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.
Accise
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Transazioni finanziarie – Tobin tax
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
Lunedì 20
Imposte e tasse: credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di giugno 2026.
Comunicazione delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni (vedi lavoro dei riders) devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Somministrazione di lavoro
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Dirigenti d’azienda
Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndai e Previndapi.
Misuratori fiscali e registratori telematici
Per i fabbricanti ed i laboratori di verificazione abilitati scade il termine per la trasmissione telematica all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al secondo trimestre 2026.
Giovedì 23
Modello 730: consegna
Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Modello 730: invio telematico all’Agenzia delle Entrate
I CAF/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Lunedì 27
Lavoro in agricoltura: denuncia e versamento contributi Enpaia
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.Termine prorogato ad oggi cadendo il giorno 25 luglio di sabato.
Cessioni Intracomunitarie Intrastat
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Mercoledì 29
IVA
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. IVA 2026 da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2026, con l’applicazione della sanzione ridotta.
Giovedì 30
Locazione e affitto
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.
INPS: lavoratori autonomi
Versamento a saldo per il 2025 ed in acconto per il 2026 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA con l’applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Imposte e tasse: IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, cedolare secca ed imposte sostitutive
Versamento da parte di persone fisiche e di società di persone del saldo 2025 e dell’eventuale acconto 2026 delle imposte risultanti da Redditi 2026 ed IRAP 2026 o, in caso di rateazione, della prima rata, con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Diritti camerali
Versamento del diritto camerale per il 2026 da parte d’imprese individuali, società di persone e soggetti equiparati, nonché società soggette a IRES non soggetti agli ISA e non forfetari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, al 1° gennaio 2026, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IVA: adeguamento agli ISA
Versamento dell’importo della maggior imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito dell’adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi conseguiti nel 2025 agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei contribuenti titolari di Partita IVA con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
INPS: artigiani e commercianti
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2025 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2026 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Imposte e tasse: acconti Irpef, Ires, Irap
Versamento saldo e primo acconto di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali ed IRAP 2026 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, o, in caso di rateazione, della prima rata, con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Venerdì 31
Misuratori fiscali e registratori telematici
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 31 maggio 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, infatti, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
INPS: cassa integrazione guadagni ordinaria
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
INPS: denuncia UniEmens e versamento dei contributi
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Antiriciclaggio
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Operazioni intracomunitarie: presentazione modelli Intrastat e Intra 12 e 13
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025.
IVA: OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° giugno 2026 – 30 giugno 2026.
IVA: OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)
Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° aprile 2026 – 30 giugno 2026.
IVA: rimborsi di imposta
Termine per la presentazione dell’istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito Modello.
Ritenute d’imposta e IVA mensile: ravvedimento sprint
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 16 luglio 2026 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Modello 730
Presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF ricevute fino al 15 luglio 20.
Acconti IRPEF, IRES, IRAP
Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° settembre 2025 – 31 agosto 2026.
Rottamazione 2026 (rottamazione-quinquies)
Termine per il versamento dell’importo dovuto o della prima rata per l’adesione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c.d. Rottamazione quinquies). E’ prevista la tolleranza di cinque giorni per il pagamento della prima e unica rata e dell’ultima del piano di pagamento.
Imposte e tasse:saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP
Versamento, saldo e primo acconto di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) ed IRAP 2026, o della prima rata, in caso di rateazione, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno o che non hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
È stato sottoposto all’esame dei giudici della Corte di Cassazione il caso di un rivenditore italiano, soggetto passivo, che ha acquistato beni da una società dell’area EU per cederli ai propri clienti italiani dei quali aveva raccolto gli ordini su una piattaforma on line.
La Corte ha ritenuto che il soggetto passivo nazionale che effettua un acquisto intracomunitario, dev’essere soggetto ad imposta in Italia attraverso il meccanismo del “reverse charge” e quindi, a sua volta, tenuto ad applicare l’IVA sulla successiva rivendita dei beni ai consumatori privati finali.
La Cassazione evidenzia infatti come l’oggetto dell’operazione economica corrisponda a una cessione di beni, il cui primo acquirente-rivenditore possiede lo status di soggetto passivo IVA, esercente l’attività di commercio al dettaglio di beni via internet.
Trattandosi di un soggetto passivo stabilito in Italia, il fornitore estero non può considerare la cessione come una vendita a distanza, essendo tale disciplina applicabile alle sole cessioni intra-Ue nei confronti dei consumatori finali.
Secondo la Corte di Cassazione, l’operazione dev’essere valutata nel momento in cui è concepita; stando alla descrizione dei fatti, l’acquisto della merce da parte dei consumatori privati italiani attraverso il portale on line avviene contestualmente all’approvvigionamento da parte del rivenditore italiano presso il fornitore straniero. A questo si aggiunge poi il trasporto effettuato direttamente da quest’ultimo ai clienti finali.
La Cassazione osserva che l’imposta sulla cessione avrebbe potuto essere assolta dal rivenditore nazionale, mediante due modalità alternative:
1) attraverso identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni si trovano al momento della vendita;
2) effettuando un primo acquisto in Italia, con il meccanismo del “reverse charge” e la conseguente rivendita addebitando l’imposta al consumatore finale. In questo caso ne consegue che la prima cessione ha natura di “acquisto intracomunitario” in Italia ed è soggetta ad IVA nel territorio dello Stato, anche se risulta che i beni siano trasportati e consegnati direttamente dal primo fornitore ai cessionari finali.
Con questa sentenza i giudici della Cassazione hanno anche sottolineato come la crescita del commercio elettronico possa facilitare la vendita transfrontaliera a vantaggio dei consumatori finali negli Stati membri, ma che sia altresì indispensabile che siano contrastati i fenomeni come la riduzione dei prezzi attraverso l’evasione dell’imposta in quanto la mancata applicazione dell’IVA in Italia finisce per determinare una distorsione della concorrenza nei confronti degli altri rivenditori che invece addebitano l’imposta ai clienti, praticando sul mercato prezzi finali più elevati, per prodotti di analoga tipologia e marca.
Mercoledì 3
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 18 maggio 2026 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Lunedì 15
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730
Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
IVA: Fatturazione differita ed annotazione
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati
I CAF/professionisti e i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Ritenute di imposta e di acconto
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Liquidazioni periodiche Iva
Tutti i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell’IVA annuale entro il 16 marzo 2026, possono versare l’importo del tributo dovuto unitamente alla sanzione ridotta pari al 1,3889% dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Martedì 16
INPS: Versamento contributi lavoro dipendenti
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPS: Versamento contributi operai agricoli
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.
INPS: versamento del contributo alla gestione separata per collaborazioni coordinate e continuative
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
INPS: Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
IVA: Liquidazioni periodiche
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di maggio (per il mese di aprile nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
IVA: Rateizzazione versamento annuale
Versamento quarta rata; i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
IMU 2025: Ravvedimento dell’omesso o insufficiente versamento
I contribuenti obbligati al versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa al 2025 possono ravvedere l’omesso o insufficiente versamento con applicazione della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,125%), oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento effettuato mediante modalità telematica dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
Accise: Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento effettuato mediante modalità telematica dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.
Tobin tax
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
IMU: Versamento prima rata in acconto per il 2026
Versamento della prima rata in acconto per il 2026, dell’imposta municipale propria.
Mercoledì 17
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Sabato 20
Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di maggio 2026.
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. (La scadenza cade di sabato e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi presso l’ufficio competente o adempiere entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
Somministrazione di lavoro
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. (La scadenza cade di sabato e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi presso l’ufficio competente o adempiere entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
Giovedì 25
Enpaia – Denuncia e versamento contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Intrastat: Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Lunedì 29
Modello 730
Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni in scadenza al 30 aprile da parte dei sostituti d’imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Modello 730: invio telematico
I CAF/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
Modello CU
Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni in scadenza al 30 aprile da parte dei sostituti d’imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Martedì 30
Misuratori fiscali e registratori telematici
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 30 aprile 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, infatti, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
Locazione e affitto
Trasmissione dati locazioni brevi da parte degli intermediari per contratti stipulati nel 2025.
Web tax
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sui servizi digitali, modello DST.
Dichiarazione Integrativa Redditi anni precedenti Persone Fisiche
Le persone fisiche che possono presentare la dichiarazione Redditi 2026 su supporto cartaceo e che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti relativamente a dichiarazioni di annualità precedenti.
INPS: Cassa integrazione guadagni ordinaria
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
INPS: Denuncia UniEmens e versamento dei contributi
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Imposta di bollo
Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo.
Antiriciclaggio
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Operazioni intracomunitarie: Modelli Intrastat e Intra 12 e 13
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
IMU: enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU ENC relativa al 2025.
IMU: soggetti passivi
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso del 2025 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dichiarazione dei Redditi e IRAP: società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025.
Dichiarazione dei Redditi: persone fisiche
Presentazione del Mod. REDDITI 2026 su supporto cartaceo da parte delle persone fisiche non tenute all’invio telematico.
OSS/IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° maggio 2026 – 31 maggio 2026.
Diritti camerali annuali
I soggetti non assoggettati agli ISA e non forfetari obbligati al pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per il 2025 che non abbiano effettuato il versamento entro il 30 giugno 2025/23 luglio 2025 possono effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa del 6% dell’omesso versamento.
Locazioni: Registrazione contratti e versamento dell’imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.
INPS: Lavoratori autonomi
Versamento a saldo per l’anno 2025 ed in acconto per l’anno 2026 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi iscritti titolari di partita IVA. I versamenti possono essere eseguiti nei 30 giorni successivi con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Martedì 30
Misuratori fiscali e registratori telematici
ermine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 30 aprile 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, infatti, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
Locazione e affitto
Trasmissione dati locazioni brevi da parte degli intermediari per contratti stipulati nel 2025.
Web tax
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sui servizi digitali, modello DST.
Dichiarazione integrativa dei Redditi: persone fisiche
Le persone fisiche che possono presentare la dichiarazione Redditi 2026 su supporto cartaceo e che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti relativamente a dichiarazioni di annualità precedenti.
Cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Imposta di bollo
Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo.
INPS – Denuncia UniEmens e versamento dei contributi
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Antiriciclaggio
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Operazioni intracomunitarie: Modelli Intrastat e Intra 12 e 13
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
IMU: Enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU ENC relativa al 2025.
IMU: Soggetti passivi
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso del 2025 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap
Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° agosto 2025 – 31 luglio 2026.
Da quest’anno sono state introdotte alcune rilevanti novità che riguardano i rimborsi spese per artisti e professionisti; nel calcolo dell’IRPEF dovuta a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026, per questi soggetti professionali
vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (per esempio rimborsi per le spese di viaggio , trasporto, vitto e alloggio). Allo stesso tempo, tali spese non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Rientrano in pratica nella nuova disciplina tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelle inerenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente che continuano, come in passato, ad essere esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la voce di addebito che può escludere il rimborso dall’imponibile, sussiste se le spese sono:
– effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale;
– indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.
Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un eventuale controllo al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una “forma” di compenso.
Se il committente non rimborsa le spese addebitategli, queste ultime sono deducibili dalla data in cui:
– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad uno degli Istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un sistema di scambio d’informazioni;
– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
– il diritto alla riscossione del corrispondente credito sia prescritto.
In ogni caso, per evitare l’avviio di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, le spese di modesta entità (non superiori cioè ad € 2.500,00) sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporti mediante taxi o ncc, sono deducibili solo in presenza di un pagamento tracciato.
Entrambe le disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2025.
Per effetto di questa novità, nel rigo RE15 del Modello REDDITI SP e PF 2026 sono stati eliminati i campi:
1) “Spese non addebitate analiticamente al committente”;
2) “Spese addebitate analiticamente al committente”, presenti fino allo scorso anno.
Il rigo RE15 ha ora una sola colonna, nella quale deve essere indicato l’ammontare deducibile delle spese relative a prestazioni alberghiere ed alla somministrazioine di alimenti e bevande non riaddebitate.
Ovviamente, le spese pagate in contanti e non tracciabili restano comunque indeducibili.
Il 9 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto legislativo che modifica e integra il Decreto Legge relativo alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e che introduce regole più stringenti sull’accesso al Registro dei titolari effettivi.
La nuova normativa mira a porre rimedio ad un accesso di fatto indiscriminato ai dati del Registro dei titolari effettivi che ha portato alla sospensione dell’operatività del Registro da parte del Consiglio di Stato, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità della previgente disciplina italiana con quella di matrice europea.
In pratica sono tenuti alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva:
1) le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel Registro delle imprese;
2) le persone giuridiche private iscritte nel Registro delle persone giuridiche private;
3) i trust e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti in Italia, che producano effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.
Tali informazioni sono conservate in una sezione dedicata del Registro delle imprese (il “Registro AML”). L’accesso è riconosciuto ad autorità e soggetti qualificati (tra cui MEF, autorità di vigilanza, UIF, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) e ai soggetti obbligati, nell’ambito delle procedure di adeguata verifica. È previsto anche un accesso al pubblico, limitato ai dati identificativi del titolare effettivo e i criteri sulla base dei quali è stata determinata la titolarità effettiva. Secondo la normativa previgente, tale accesso al pubblico poteva essere limitato o escluso solo in casi eccezionali, qualora lo stesso avesse comportato rischi sproporzionati per il titolare effettivo (es. frode, estorsione, intimidazione), previa valutazione caso per caso.
Tuttavia, l’operatività del Registro AML è stata sospesa a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sollevato alcune questioni pregiudiziali in merito alla compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione Europea. La pronuncia della Corte di Giustizia, pertanto, sarà determinante per definire il concreto perimetro applicativo del Registro AML.
La nuova Direttiva AML, interviene sul tema dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società e persone giuridiche (nonché dei trust o istituti giuridici affini), prevedendo che tali informazioni siano accessibili alle autorità competenti e alle FIU (UIF per l’Italia), senza alcuna restrizione; ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela ed a qualsiasi persona od organizzazione che, tuttavia, dimostri un legittimo interesse.
Il nuovo decreto legislativo del 31 dicembre 2025 modifica questo quadro: l’accesso dei privati, inclusi i portatori di interessi diffusi, è ammesso, previo pagamento dei diritti, solo se il richiedente è titolare di un “interesse giuridico rilevante e differenziato”, quando “la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata” e se dispone di “evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale”.
L’interesse deve essere “diretto, concreto e attuale” e, per gli enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. Ciò significa che l’accesso non è più aperto al “pubblico” indistinto: per i soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, occorre dimostrare un interesse giuridicamente qualificato.
L’intervento normativo rappresenta un passo significativo nel processo di recepimento della Direttiva Antiriciclaggio, contribuendo a colmare il ritardo accumulato rispetto agli obblighi europei e ponendo rimedio ad una problematica relativa alla tutela dei dati personali dei titolari effettivi che ha portato alla sospensione del Registro AML.
La piena efficacia del provvedimento resta comunque legata alla sospensione del Registro AML e alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato, che dovrebbe chiarire meglio il perimetro di legittimità dell’accesso pubblico ai dati dei titolari effettivi alla luce dei principi di proporzionalità, riservatezza e tutela dei diritti fondamentali.
Venerdì 15
Libri sociali e registri contabili
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Discriminazioni e parita’ di trattamento uomo-donna
Redazione e trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio precedente.
Crediti d’imposta
Termine presentazione dei modelli di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica.
IVA
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
Operazioni transfrontaliere
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Modello CU
Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Lunedì 18
INPS
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPS
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
IVA
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di aprile (per il mese di marzo nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il primo trimestre (gennaio – marzo). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
IVA
I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Ritenute di imposta e di acconto
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Ritenute di imposta e di acconto
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Ritenute di imposta e di acconto
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Collaborazioni coordinate e continuative
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Redditi diversi di natura finanziaria
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Accise
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Redditi diversi di natura finanziaria
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Tobin Tax
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
Artigiani e Commercianti
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.
INAIL
Versamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:
– addizionale dell’1% ex ANMIL;
– eventuali contributi associativi;
– eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.
L’importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione.
Web Tax
Termine per il versamento del saldo dell’imposta sui servizi digitali e per la redazione dei prospetti analitici contenenti le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili.
Mercoledì 20
Crediti d’imposta
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di aprile 2026.
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni (vedi lavoro dei riders) devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Somministrazione di lavoro
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Redditi diversi
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente/assimilati. Il contribuente dal 27 maggio, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle Entrate sino al 2 novembre.
Agenti e rappresentanti
Versamento dei contributi Enasarco relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.
Lunedì 25
Contributi agricoltura
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli Enpaia. (La scadenza cade di domenica e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
Intrastat
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Venerdì 29
Misuratori fiscali e registratori telematici
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 31 marzo 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, infatti, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
Antiriciclaggio
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Sabato 30
Crediti d’imposta
Termine presentazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ovvero ZES unica). Le imprese che presentano la comunicazione in oggetto devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all’anno 2026.
Crediti d’imposta
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13, D.L. n. 60/2024 e all’art. 1 comma 444, Legge n. 199/2025 comunicano dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS. Le imprese che presentano la comunicazione in oggetto devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all’anno 2026.
Domenica 31
Cassa integrazione guadagni ordinaria
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, D.Lgs. n. 185/2016). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. (La scadenza cade di domenica e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
INPS
Presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese. (La scadenza cade di domenica e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Dirigenti d’Azienda
Versamento trimestrale dei contributi FASI per i dirigenti in servizio. (La scadenza cade di domenica e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo. Si consiglia di informarsi entro il termine indicato per maggiore sicurezza).
Venerdì 10
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)
Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)
Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.
Dirigenti d’azienda: versamento contributi Fondo M. Negri
Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.
Versamento contributi lavoratori domestici
Versamento trimestrale contributi previdenziali (1° trimestre 2026).
Mercoledì 15
IVA: Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
IVA: Fatturazione differita ed annotazione
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
IVA: Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale
Tutti i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell’IVA annuale entro il 16 marzo 2026, possono versare l’importo del tributo dovuto unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Imposte: Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Estero: Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Giovedì 16
INPS – Versamento contributi lavoro dipendente
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPS – Versamento DEL TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
IVA: Liquidazione periodica per soggetti con obbligo mensile
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di marzo (per il mese di febbraio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
IVA: Rateizzazione versamento annuale
Versamento seconda rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
IVA: Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Imposte: Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Contributi: Versamento del contributo alla gestione separata INPS
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Imposta di bollo: Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale
I soggetti obbligati versano entro il 16 aprile di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata.
Redditi: Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Imposte: Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.
Accise: Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Redditi: Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Tobin Tax: Versamento imposta sulle transizioni finanziarie
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
Lunedì 20
Collegamento registratori di cassa e POS
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026.
Crediti d’imposta: Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di marzo 2026.
Lavoratori autonomi: Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni (vedi lavoro dei riders) devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Somministrazione di lavoro: Comunicazioni obbligatorie somministrati
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Dirigenti d’azienda: Denuncia e versamento contributi Previndai
Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.
Dirigenti d’azienda: Denuncia e versamento contributi Previndapi
Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali
Per i fabbricanti e i laboratori di verificazione abilitati scade il termine per la trasmissione telematica all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al primo trimestre 2026.
Lunedì 27
Enpaia – Denuncia e versamento contributi
Termine prorogato a lunedì 27 aprile 2026, essendo il giorno 25 aprile 2026 sabato e festivo. Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Intrastat: Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Giovedì 30
Collegamento registratori di cassa e POS
Termine per effettuare il collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l’1 e il 28 febbraio 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, infatti, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
Comunicazione biennale pari opportunità – Biennio 2024-2025
Redazione e trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio precedente. Il termine ordinario di trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
IVA: Dichiarazione integrativa
contribuenti che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell’imposta relativa agli anni precedenti, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. IVA ed effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta dell’omesso versamento.
CIGO: Domanda di cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Antiriciclaggio: Intermediari finanziari: comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
IVA: Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2026
Invio telematico del Mod. IVA 2026.
Libro unico del lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
IVA: Presentazione comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia
I soggetti passivi obbligati sono tenuti a comunicare entro la data odierna il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, relative al trimestre solare precedente.
INTRA: Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
IVA: Presentazione dichiarazione e versamento mensile per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° marzo 2026 – 31 marzo 2026.
IVA: Presentazione dichiarazione e versamento trimestrale per i soggetti che hanno aderito al regime OSS
Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 marzo 2026.
Rottamazione 2026: Presentazione dichiarazione rottamazione cartelle esattoriali c.d. Rottamazione quinquies
Termine per la presentazione della dichiarazione per l’adesione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c.d. Rottamazione quinquies).
Imposte: Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo.
Redditi Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi
Presentazione delle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei contribuenti, deceduto dopo il mese di febbraio 2025, che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
IVA: Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale
Termine per la presentazione dell’istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito modello.
IVA: Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2025
Presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2025 mediante invio telematico della dichiarazione IVA.
Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.
Modello CU: Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni lavoro autonomo da parte dei sostituti d’imposta
Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo, consegnate entro il 16 marzo, da parte dei sostituti d’imposta. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), ossia entro il 31 ottobre. Per effetto della modifica normativa del 2024, la precompilata interessa anche i soggetti titolari di partita IVA per cui le relative CU devono essere trasmesse entro il 30 aprile e non entro il termine di presentazione del 770.
Imposte: Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° giugno 2025 – 31 maggio 2026.
Imposte: Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
Versamento imposta di bollo su documenti informatici.
Redditi: Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo
Versamento di IRES, IRAP e imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro o 30 giorni successivi con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.
Redditi: Disponibilità dichiarazione precompilata
L’agenzia delle entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate. Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle Entrate sino al 30 settembre.
Domenica 15
Riduzione edilizia – Decontribuzione INPS e INAIL – Istanza anno 2025
E’ applicabile, anche per l’anno 2025, la riduzione edili nella misura dell’11,50%. La misura non si applica ai lavoratori assunti part-time o con applicazione di agevolazioni contributive per legge definite non cumulabili. Le relative istanze devono essere inviate, per via telematica, all’INPS entro il 15 marzo 2026.
Lunedì 16
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4
Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2026.
Certificazione utili corrisposti
La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all’obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del 2025. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Termine presentazione comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per spese sostenute nel 2025.
Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)
Consegna Certificazione Unica 2026 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.
Consegna da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni per le ritenute d’acconto operate
I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell’anno precedente devono consegnare la certificazione unica ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.
Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria
Consegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel 2025 da parte di notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Fatturazione differita ed annotazione
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
Versamento contributi INPS lavoro dipendente
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente
Versamento contributi INPS operai agricoli
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali.
Versamento TFR al Fondo di Tesoreria INP
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Liquidazione e versamento IVA annuale
Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta superiore ad euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, devono effettuare il versamento dell’imposta a saldo.
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Ravvedimento entro 90 giorni versamento saldo IMU
Ravvedimento versamento dell’saldo per il 2025, dell’imposta municipale propria in scadenza il 16 dicembre 2025 con sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%).
Ravvedimento speciale
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 30 settembre 2025, al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2025- 2026, possono adottare il regime di ravvedimento c.d. speciale per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.
Risparmio energetico
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti dei trasporti
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese relative agli abbonamenti dei trasporti pubblici.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese relative agli abbonamenti dei trasporti pubblici.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi da parte delle imprese assicuratrici.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni e altri soggetti obbligati.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, anche da parte degli amministratori di condominio.
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento relativa al 2026.
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
Mercoledì 18
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Venerdì 20
Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di febbraio 2026.
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni (vedi lavoro dei riders) devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Comunicazioni obbligatorie somministrati
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Mercoledì 25
Enpaia – Denuncia e versamento contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Lunedì 30
Ravvedimento entro 90 giorni dell’acconto IVA
I contribuenti tenuti al versamento dell’acconto IVA in scadenza il 29 dicembre 2025 possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.
Martedì 31
Comunicazione annuale lavori usuranti
Termine per effettuare la compilazione e trasmissione online del modello LAV_US al Ministero del Lavoro, per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell’anno 2025 (ai fini dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).
Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie
Termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel 2024.
Domanda di cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Denuncia mensile retributiva e contributiva INPS (UNIEMENS individuale)
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario comunicano telematicamente all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Libro unico lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento
Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° giugno 2024 – 31 maggio 2025.
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° febbraio 2026 – 28 febbraio 2026.
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 16 marzo 2026 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Recupero ICI 2006-2011 ENC
La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui.
Versamento contributi Enasarco/Firr
Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° maggio 2025 – 30 aprile 2026.
Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il 2 marzo 2026 scade il termine per il pagamento dell’abbonamento annuale SIAE, cui sono tenute tutte le attività che diffondono musica d’ambiente nel proprio esercizio, mentre il termine per il pagamento dei diritti SCF e il 31 maggio SCF (bollettino freccia). Di norma, a chi ha già attivo un abbonamento, la richiesta di pagamento per l’anno in corso da parte di SIAE/SCF viene inviata tramite mail a gennaio/inizio febbraio.
L’Ufficio SIAE è abilitato a riscuotere, su mandato, anche i diritti SCF per i pubblici esercizi, strutture ricettive, acconciatura/estetica, discoteche, sale bingo/giochi, pertanto nell’importo del MAV di SIAE per queste tipologie di attività è compresa anche la quota SCF, mentre per gli esercizi commerciali ed artigiani, arriveranno due MAV con causali diverse in momenti diversi.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio scorso, il Decreto Legislativo denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Impostazione sul Valore Aggiunto”, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il nuovo Testo Unico IVA è stato elaborato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- riconoscimento della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento sostanziale e formale , delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche allo scopo di garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Nel nuovo Testo Unico IVA sono presenti numerose norme di rilievo ai fini IVA , tra cui:
- operazioni intracomunitarie;
- acquisti in sospensione di impostazione;
- imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica;
- fatturazione elettronica e corrispettivi telematici;
- liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa; ;
- beni usati.
Una delle conseguenze operative sarà quella di aggiornare tutti i riferimenti che vengono citati nei vari documenti (fatture, documenti commerciali, ecc.). Ad esempio, per dire che un’operazione è esente IVA sarà necessario citare il riferimento all’art. 37, D.Lgs. n. N. 10/2026 e non più all’art . 10, DPR n. 633/1972 , per le spese anticipate bisognerà far riferimento, dal 1° gennaio 2027, all’art. 29, D.Lgs. n. N. 10/2026 e così via.
Struttura Testo Unico IVA
Il nuovo Testo Unico IVA si compone di 18 Titoli:
Titolo I – “Oggetto e ambito di applicazione”
Titolo II – “Ambito territoriale di applicazione”
Titolo III – “Soggetti passivi”
Titolo IV – “Operazioni imponibili”
Titolo V – “Luogo delle operazioni imponibili”
Titolo VI – “Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta”
Titolo VII – “Base imponibile”
Titolo VIII – “Aliquote”
Titolo IX – “Esenzioni e non imponibilità”
Titolo X – “Rivalsa e detrazione”
Titolo XI – “Volume d’affari ed esercizio di più attività”
Titolo XII – “Obblighi dei soggetti passivi”
Titolo XIII – “Riscossione”
Titolo XIV – “Rimborsi”
Titolo XV – “Gruppo IVA”
Titolo XVI – “Regimi speciali”
Titolo XVII – “Regimi di franchigia”
Titolo XVIII – “Disposizioni di coordinamento finale” .
Infine, il Testo Unico IVA include anche 4 Tabelle che riportano beni e servizi soggetti ad aliquote agevolate o specifiche discipline:
Tabella A – “Prodotti agricoli e ittici”
Tabella B – “Prodotti soggetti a specifiche discipline”
Tabella C – “Spettacoli ed altre attività”
Tabella D – “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.
Lunedì 16
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Autoliquidazione Inail
(Comunicazione riduzione del preasuntoi)
Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare.
(Versamento dei premi)
Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate (in caso di opzione per il pagamento rateale versamento della prima rata di premio anticipato), e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso.
Fatturazione differita ed annotazione
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2025.
Versamento contributi INPS lavoro dipendente
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente
Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari
I titolari di partita IVA devono versare l’IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre – dicembre 2025 per particolari contribuenti. Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento mediante modalità telematiche dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM e altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento mediante modalità telematiche dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.
Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.
Venerdì 20
Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di gennaio 2026.
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Comunicazioni obbligatorie somministrati
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Mercoledì 25
Enpaia – Denuncia e versamento contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni
I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, devono inviare all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.
Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.
Venerdì 27
Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari
Termine per la comunicazione integrativa annuale all’Anagrafe tributaria dell’archivio dei rapporti finanziari relativi al 2025.
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria
Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario devono comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Sabato 28
Istanza di adesione/rinuncia al regime agevolato INPS per contribuenti forfettari
Richiesta all’INPS di adesione al regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 o eventuale recesso. La scadenza cade di sabato, ma non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo.
Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. La scadenza cade di sabato, ma non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo.
Libro unico lavoro
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Richiesta INPS regime agevolato
Richiesta INPS regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 o eventuale recesso.
Versamento contributi FASI
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio. La scadenza cade di sabato, ma non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile posticipo al primo giorno lavorativo successivo.
Lunedì 12
Versamento contributi Lavoratori domestici
Versamento trimestrale contributi previdenziali (4° trimestre 2025)
Martedì 13
Ravvedimento sprint relativo al versamento dell’acconto IVA
I contribuenti obbligati al versamento dell’acconto IVA possono ravvedere l’omesso o insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Mercoledì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVAQ mensile
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Giovedì 15
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU
Ravvedimento versamento del saldo per il 2025, dell’imposta municipale propria in scadenza il 16 dicembre 2025 con sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%).
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Assistenza fiscale sostituti d’imposta
Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale.
Venerdì 16
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.
Versamento contributi lavoro dipendente INPS
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di dicembre (per il mese di novembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento in modalità telematica dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
Martedì 20
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni (vedi lavoro dei riders) devono essere comunicate dai committenti entro il 20° giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di dicembre 2025.
Denuncia e versamento contributi PREVINDAI
Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali
Per i fabbricanti ed i laboratori di verificazione abilitati scade il termine per la trasmissione telematica all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2025.
Comunicazioni obbligatorie somministrati
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio 2026, legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Nello specifico una breve sintesi delle modifiche introdotte: Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4) Buoni pasto (comma 14) Misure in favore delle imprese del settore agricolo (comma 15) Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale. Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17) Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi 18-21) Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22) Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (comma 24) Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 25-26) Regime forfettario (comma27) Disposizioni in materia di criptoattività e imposta sulle transazioni finanziarie (commi 29 – 31) Inoltre, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come “Tobin tax”) con riferimento sia al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento). Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41) Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. Plusvalenze: rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43) – derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni – realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45) Plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55) Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (commi 65-67) Rottamazione quinques (Commi 82-101) Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111-115) Compensazione crediti in F24 (orizzontale) (comma 116) Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128) Determinazione Base imponibile Iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento (commi 138-139) Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (commi 140-142) Previdenza complementare (commi 201-202) Iper-ammortamento: Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437) Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a: I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura. Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452) Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa. Crediti d’imposta per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (commi 454-466) Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell’agevolazione già stabilite lo scorso12 dicembre, nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Gli operatori dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e devono poi comunicare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione. Pagamento pubbliche amministrazioni a professionisti (comma 725) Fondi “Industria 4.0” (comma 770)
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.
Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):
Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.
È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.
E’ previsto anche per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).
È incrementata, da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell’Irpef.
Sono elevati, rispettivamente, da 200mila a 300mila euro e da 25mila euro a 50mila euro, gli importi forfettari dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da:
È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.
Vengono escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.
È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
Sono riaperti i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Viene modificato il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. Viene limitato l’accesso al rispettivo “regime di esenzione”, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.
Negli esercizi 2025 e 2026 è concessa ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’opzione richiede di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi
Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.
Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
E’ ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione modifica solo la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 e l’articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).
Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.
Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.
Vengono inclusi nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L’estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
Modifiche riguardanti la previdenza complementare: è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all’applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.
Introduzione di una disciplina a favore delle imprese consistente nella maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV –Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V – Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.
Viene istituito uno specifico credito d’imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. La misura è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5 mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta, debba essere prodotta da detti professionisti, una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.
Ricostituito un fondo di 1,3 miliardi di euro, per l’anno 2026 a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.
La legge di bilancio 2026, ancora in fase di approvazione in Parlamento, prevede un incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle partecipazioni, quotate e non quotate, dal 18% al 21%. Non sono previste invece variazioni per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, che resterà invariata con aliquota del 18%. Tale agevolazione, introdotta da quest’anno, prevede che per le quote/azioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, la norma consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre del medesimo anno. Con riferimento alle partecipazioni, l’incremento dell’aliquota dal 21% al 18% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026; inoltre per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entrovil 30 novembre dell’anno di riferimento, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 21% per l’intero suo ammontare o, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo. Considerando che l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che la nuova imposta sostitutiva risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Lunedì 1 Assegnazione dei beni ai soci Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci: versamento 40%. Liquidazioni periodiche Iva Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Contributi INPS Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale). Operazioni intracomunitarie Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento Modello Redditi SC › Dichiarazione Modello Redditi SC. Dichiarazione IRAP Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Locazione e affitto Imposta di registro e Cedolare secca Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro. Web tax Versamento acconto annuale imposta sui servizi digitali. Terreni Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2025. Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2024. Partecipazioni Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025. Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024. Redditi d’impresa delle imprese individuali residenti Versamento prima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale. Criptovalute Versamento rivalutazione criptovalute al 1° gennaio 2025. Redditi ENC – Redditi PF – Redditi SC – Redditi SP Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo. Artigiani e commercianti Versamento secondo acconto dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale. Lavoratori autonomi – Liberi professionisti Versamento secondo acconto del contributo alla gestione separata INPS. Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi a Redditi 2025 SC e ENC ed IRAP 2025 Acconti contribuenti minimi e forfetari Acconti Irpef, Ires, Irap Acconto cedolare secca Imposta patrimoniale sugli immobili esteri Contribuenti minimi in regime di vantaggio Regime opzionale della cedolare secca IVAFE – Imposta sul valore delle attività di natura finanziaria detenute all’estero Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi a Redditi 2025 PF e SP 2025. Fattura elettronica Registrazione e conservazione sostitutiva delle fatture Imposta di bollo › Disciplina dell’imposta di bollo Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche. Martedì 2 Credito d’imposta per le Zone economiche speciali (ZES) e per le Zone logistiche semplificate (ZLS) Comunicazione integrativa credito d’imposta ZLS Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. Ritenute di imposta e di acconto Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale. Domenica 7 Stranieri – Ingresso e soggiorno Precompilazione domande nulla osta al lavoro – Anno 2026. Mercoledì 10 Cassa integrazione guadagni straordinaria Contratti di solidarietà difensivi; Istanza di sgravio contributivo per contratti di solidarietà. Lunedì 15 Libri sociali e registri contabili Annotazione separata nel registro corrispettivi. Iva Fatturazione differita ed annotazione. Ritenute di imposta e di acconto Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile. Comunicazione delle operazioni transfrontaliere Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive. Martedì 16 Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Denuncia UniEmens e versamento dei contributi INPS Versamento contributi lavoro dipendente. Contributi agricoli Versamento contributi operai agricoli. Fondo di tesoreria INPS Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Liquidazioni periodiche Iva Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile. Redditi ENC – Redditi PF – Redditi SC – Redditi SP – IRAP Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025. Mercoledì 17 Ritenute di imposta e di acconto Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale. Sabato 20 Lavoratori autonomi Incaricati alle vendite a domicilio Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali. Somministrazione di lavoro Comunicazioni obbligatorie somministrati. Lunedì 22 Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici. Lunedì 29 Contributi agricoli Denuncia e versamento contributi Enpaia. Presentazione dei Modelli Intrastat Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni. Acconto Iva Versamento acconto IVA. Accise per i settori speciali Versamento imposta di produzione e consumo. Martedì 30 Locazione e affitto Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro. Successione ereditaria Versamento imposte dichiarazioni eredi. Cooperative compliance Adesione adempimento collaborative. Poteri e obblighi del datore di lavoro Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro. Ritenute d’imposta e d’acconto Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Imposta di bollo Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Contributi INPS Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale). Antiriciclaggio Intermediari finanziari: comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria. Gruppo Iva Invio telematico dichiarazione costituzione Gruppo IVA. Libro unico del lavoro Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo; vi devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Redditi diversi di natura finanziaria 1)I soggetti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che siano possessori di titoli, quote o certificati (diversi dalle partecipazioni qualificate) che in caso di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain per partecipazioni non qualificate, affidati in custodia o in amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, altri intermediari professionali, devono presentare l’esercizio o la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul capital gain secondo il metodo del patrimonio amministrato con effetto per l’anno 2026. 2)I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno conferito a soggetti abilitati l’incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese, devono presentare l’esercizio o la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su alcuni redditi di capitale e redditi derivanti dall’affidamento in gestione di patrimoni, con effetto per l’anno 2026. Successione ereditaria Presentazione cartacea dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi. Operazioni intracomunitarie Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento. Modello Redditi SC – Dichiarazione IRAP Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Redditi 2025, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1° marzo 2024 – 28 febbraio 2025. OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Strumenti finanziari derivati Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025. I soggetti che non hanno effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Mod. Redditi 2025 entro il termine ultimo del 1° dicembre 2025 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%). Ritenute di imposta e di acconto IVA mensile/ trimestrale; i contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 16 dicembre 2025 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Accertamento IMU Ravvedimento versamento del saldo per il 2025, dell’imposta municipale propria con sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. I soggetti interessati sono i contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta che non hanno effettuato l’adempimento nei termini ordinari (16 dicembre 2025). Acconti Irpef, Ires, Irap Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° febbraio 2025 – 31 gennaio 2026. Soggetti interessati le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° febbraio 2025 – 31 gennaio 2026. Redditi ENC – Redditi PF – Imponibile IRAP Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 o, in caso di rateazione, della prima rata. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Mercoledì 31
Dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al collegamento tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici (POS, app, terminali virtuali, sistemi di incasso online). Rientrano nell’obbligo le attività di commercio al minuto e assimilate, come ad es. negozi, bar, ristoranti, artigiani con vendita al dettaglio, ecc.; altri soggetti che, pur non essendo retail in senso stretto, utilizzano registratori telematici o software RT riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dall’obbligo di collegamento invece i soggetti che non sono tenuti ai corrispettivi telematici, come ad es. chi certifica sempre con fattura elettronica e non utilizza RT e le attività espressamente esonerate dall’obbligo di registratore di cassa o che lo utilizzano solo per determinate tipologie di operazioni, come tabaccai ed edicolanti per le vendite soggette a regimi speciali. Resta fermo che,anche per questi ultimi i dati POS trasmessi dagli operatori finanziari continuano a costituire base di analisi per i controlli di coerenza con i ricavi dichiarati. Come effettuare il collegamento Per il collegamento non servono cavi o nuovi dispositivi, ma attraverso una procedura online da effettuare nel portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Procedura Scadenze Se il POS è già in uso al 1° gennaio 2026, il servizio web per l’abbinamento sarà reso disponibile nei primi giorni di marzo 2026. Da questa data decorrono 45 giorni per completare l’associazione di tutti gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati dal 1° gennaio 2026. Per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione del POS, e concluso entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Le stesse regole temporali si applicano anche in caso di sostituzione di un POS o di un registratore telematico. Sanzioni Per mancata, tardiva, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati, la sanzione prevista corrisponde al 70% dell’imponibile, oppure, nei casi in cui l’errore non incide sulla liquidazione IVA, una sanzione fissa di € 100,00 per ciascuna trasmissione, con tetto di € 1.000,00 per trimestre. In caso di omessa installazione del registratore telematico o di mancato collegamento tra RT e dispositivi per i pagamenti elettronici, la sanzione prevista va da € 1.000,00 a € 4.000,00, cui si aggiungono le multe accessorie: in presenza di reiterate violazioni, 4 in 5 anni, può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizioper un periodo da tre giorni a tre mesi.
La legge di bilancio 2025 introduce alcune novità sull’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese la PEC da parte degli amministratori di società, restringendo il campo dei soggetti obbligati solo a chi ricopre ruoli apicali nelle società, cioè l’amministratore unico, oppure l’amministratore delegato, o, in sua assenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Non è quindi più necessario che tutti i componenti del CdA comunichino il proprio domicilio digitale. Il decreto chiarisce inoltre che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società: ogni soggetto obbligato dovrà quindi indicare un domicilio digitale personale e distinto da quello aziendale. TerminI per la comunicazione Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025, mentre per le nuove nomine, la comunicazione dovrà invece avvenire al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico. Sanzioni per l’ inadempimento L’omissione della comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori blocca l’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa e la sanzione amministrativa applicabile va da €103,00 a €1.032,00.
Quella degli omaggi natalizi verso clienti e fornitori è una prassi consolidata per le imprese, ma quest’anno, rispetto agli anni precedenti, vi sono alcune modifiche di cui tener conto, ai fini della deducibilità di questi costi. È diventato infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili se li si vuole iscrivere a bilancio quali spese di rappresentanza. Nello specifico, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento, assegno bancario o circolare, postale, con carte di debito, di credito e prepagate comprese le app quali Satispay o Paypal, o comunque mediante i sistemi di pagamento tracciabile. L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante e questo vale anche per le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero. Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche; gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, se il loro valore unitario verso uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti previsti. Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Esempio: un cesto natalizio composto di cinque diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 100 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti. Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, va rilevato il valore di mercato dell’omaggio, il quale, se risulta superiore a 50 euro, ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre anche, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50, mentre, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale. Esempio: nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 150 euro e un costo di produzione di 80 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza con un limite di deducibilità di 70 euro, cioè il valore di mercato meno il costo di produzione. Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro. Per quanto riguarda invece gli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili come prestazioni di lavoro, quindi fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità. Quanto alle spese sostenute dall’azienda per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano considerate di rappresentanza, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi; principio valido anche se si tratta di servizi esterni all’azienda come, ad esempio, un ristorante, tenendo conto che le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
Lunedì 10 Invio telematico del Mod. 730/2025 integrativo e dichiarazione rettificativa Invio telematico da parte dei CAF e dei professionisti abilitati delle dichiarazioni Mod. 730/2025 integrativi ed eventuali dichiarazioni rettificative. Consegna 730-3 e 730-4 integrativo I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte. Sabato 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Fatturazione differita ed annotazione Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse. Versamento imposta di produzione e consumo Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente. Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025 Versamento rateale delle imposte dovute risultanti dal Mod. Redditi 2025 ed IRAP 2025 che rateizzano. INPS – Versamento terza rata contributi fissi artigiani e commercianti Termine prorogato al 17 novembre in quanto il 16 novembre cade di domenica. I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24. INPS – Versamento contributi lavoro dipendente Termine prorogato al 17 novembre in quanto il 16 novembre cade di domenica. Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente INPS – Versamento del contributo alla gestione separata Termine prorogato al 17 novembre in quanto il 16 novembre cade di domenica. I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. INPS – Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS Termine prorogato al 17 novembre in quanto il 16 novembre cade di domenica. Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. INAIL – Versamento rata premio anticipato IV rata Termine prorogato al 17 novembre in quanto il 16 novembre cade di domenica. Versamento della IV rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di: – addizionale dell’1% ex ANMIL; – eventuali contributi associativi; – eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti. L’importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione. Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di ottobre (per il mese di settembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il terzo trimestre (luglio – settembre). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Rateizzazione versamento IVA annuale Versamento nona rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023 Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023. Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. (mediante modalità telematica). Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. (mediante modalità telematica). Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Versamento imposta sulle transazioni finanziarie Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico. Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute. Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Martedì 18 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del 12,50%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.Lunedì 17
Il recente DDL di Bilancio 2026, prevede anche misure in materia di crescita e investimenti ed uno degli articoli riguarda l’iper ammortamento per i beni strumentali. La nuova agevolazione riguarda esclusivamente: imprese titolari di reddito d’impresa e non i professionisti; che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi; Sono ammesse alla agevolazione due categorie principali: Operativamente si tratta di una maggiorazione extracontabile del costo del bene, valida solo ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP), secondo tre scaglioni: a) 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, b) 100% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di Euro, c) 50% per investimenti da 10 a 20 milioni di Euro. Sono altresì previste delle maggiorazione per la transizione ecologica, applicabili se l’investimento consente: A) una riduzione dei consumi energetici del sito (+ 3%) B) una riduzione dei processi (+ 5%) In tali casi le aliquote sono le seguenti: 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 140% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di Euro, 90% per investimenti da 10 a 20 milioni di EuroA chi è destinato
Quali beni sono agevolabili
Il recente DDL di Bilancio 2026 appena approvato dal Consiglio dei Ministri comprende anche la rottamazione quinquies. Possono essere compresi nella rottamazione quinquies i debiti risultanti: Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: – la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026 – dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; – dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 % annuo. Nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal norma. Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista, della comunicazione effettuata nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.Le regole di adesione alla rottamazione quinquies
Rottamazione quinquies: come aderire
Sospensioni delle misure esecutive
Negli ultimi anni, le start-up innovative e le piccole e medie imprese (PMI) in fase di avvio hanno guadagnato un ruolo centrale nell’economia italiana, grazie alla loro capacità di innovare e creare nuovi posti di lavoro. Per sostenere queste nuove realtà imprenditoriali, il governo italiano e l’Unione Europea hanno messo a disposizione una serie di agevolazioni e incentivi specifici per aiutare le imprese a superare le sfide legate all’avvio delle attività, fornendo supporto economico, agevolazioni fiscali e accesso a finanziamenti agevolati. Le start-up innovative sono imprese che operano nei settori tecnologici e digitali, caratterizzate da un forte orientamento all’innovazione. Devono essere costituite da non più di 60 mesi; avere un fatturato inferiore a 5 milioni di euro; non distribuire utili ed essere orientate allo sviluppo di tecnologie innovative o soluzioni digitali. Le PMI in fase di avvio, invece, sono piccole e medie imprese che stanno muovendo i primi passi nel mercato, indipendentemente dal settore di appartenenza. Smart&Start Italia è un incentivo, gestito da Invitalia che offre finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che sviluppano prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico; offre finanziamenti a tasso zero che coprono fino all’80% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto per le imprese situate nel Mezzogiorno. Per esempio: una start-up nel settore delle energie rinnovabili che sviluppa una nuova tecnologia per l’accumulo di energia solare può accedere a questo programma, ottenendo un finanziamento agevolato per l’acquisto di macchinari e tecnologie. Il Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo è un incentivo fiscale rivolto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S). Questo strumento consente alle PMI e alle start-up di recuperare parte delle spese sostenute per progetti di innovazione tecnologica; è possibile ottenere un Credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili per progetti di R&S, con un tetto massimo di 4 milioni di euro. Per esempio: una PMI nel settore della biofarmaceutica che investe in nuovi trattamenti sperimentali può accedere al credito d’imposta per recuperare una parte delle spese di ricerca. Italia Start-up Visa è un programma che facilita l’ingresso di imprenditori non appartenenti all’Unione Europea che desiderano fondare una start-up innovativa in Italia; incentivo che mira a promuovere l’attrazione di talenti internazionali nel settore dell’innovazione, rivolto ad imprenditori extracomunitari che vogliono avviare una start-up in Italia, con un percorso semplificato per ottenere il visto d’ingresso in Italia. Per esempio: un imprenditore proveniente dagli Stati Uniti che desidera fondare una start-up tecnologica in Italia può beneficiare di questo programma per stabilire la propria impresa nel Paese. Anche la Nuova Sabatini, rivolta alle PMI italiane, rappresenta un’importante opportunità per le imprese in fase di avvio che necessitano di investire in macchinari e attrezzature tecnologiche. Questo incentivo offre contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali; il contributo copre una parte degli interessi sui finanziamenti bancari per l’acquisto di beni strumentali. Per esempio: una PMI del settore manifatturiero che acquista nuovi macchinari per automatizzare la produzione può ottenere un finanziamento agevolato per coprire una parte dei costi d’investimento. Il Fondo Nazionale Innovazione, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), è uno strumento dedicato al sostegno finanziario delle start-up innovative attraverso investimenti in equity. Per esempio: una start-up fintech che ha bisogno di fondi per espandere la propria piattaforma di pagamento digitale può ricevere investimenti dal Fondo Nazionale Innovazione per accelerare il proprio sviluppo. Come accedere alle agevolazioni Accedere a queste agevolazioni richiede una pianificazione accurata e una buona conoscenza dei requisiti di ogni bando o incentivo; fondamentalmente:Le start-up innovative e le PMI in fase di avvio
Le principali agevolazioni per queste imprese
Venerdì 10 Dichiarazione precompilata Termine ultimo per comunicare, al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuta a novembre. Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR) Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri. Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC) Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti. Versamento contributi Fondo M. Negri Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali. Versamento contributi lavoratori domestici Versamento trimestrale contributi previdenziali (3° trimestre 2025) Giovedì 16 Annotazione separata nel registro corrispettivi Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Fatturazione differita ed annotazione Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse. INPS – Versamento contributi lavoro dipendente Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente Inps – Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di settembre (per il mese di agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025 Versamento rateale delle imposte dovute risultanti dal Mod. Redditi 2025 ed IRAP 2025 che rateizzano. Rateizzazione versamento IVA annuale Versamento ottava rata versamento IVA annual; i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’ imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’ interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%) dell’ imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e alavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute. Versamento del contributo alla gestione separata INPS I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) Versamento dell’ imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche. Lunedì 20 Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 ed IRAP 2025 I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. REDDITI 2025 ed IRAP 2025 entro il termine ultimo del 21 luglio 2025 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari all’1,3889% (1/9 del minimo). Lunedì 27 Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2025 integrativo Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del Modello 730/2025 integrativo. Enpaia – Denuncia e versamento contributi Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati. Venerdì 31 Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997. L’opzione può essere presentata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del TUIR in regime di contabilità ordinaria. Dichiarazione integrativa redditi ed IRAP anni precedenti I contribuenti che inviano telematicamente la dichiarazione REDDITI 2025 ed IRAP 2025 che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell’ imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento delle imposte relative agli anni precedenti, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. UNICO/REDDITI e/o IRAP ed effettuare il ravvedimento del versamento del tributo dovuto. Imposta di bollo assolta in modo virtuale Versamento della rata bimestrale posticipata dell’ imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo. INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Invio telematico Mod. 770/2025 Termine per effettuare l’ invio telematico del Mod. 770/2025 e delle eventuali certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata. Presentazione comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia I soggetti passivi obbligati sono tenuti a comunicare entro la data odierna il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, relative al trimestre solare precedente. Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell’ imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° settembre 2025 – 30 settembre 2025. Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA dovuta per il periodo 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025. Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale Termine per la presentazione dell’istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito Modello. Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 unificato anni precedenti I contribuenti che inviano telematicamente la dichiarazione 770/2025 che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/ordinario/unificato ed effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta dell’omesso versamento esclusivamente mediante modalità telematiche. Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 16 ottobre 2025 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’ imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 2025 e della dichiarazione IRAP Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Fisconline, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP. Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° dicembre 2024 – 30 novembre 2025 .
Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: stabiliti il calendario e le modalità operative Con il provvedimento dello scorso settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni necessarie ai soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al CPB e intendono usufruire del regime di ravvedimento speciale previsto dal decreto Fiscale, definendo i termini e le modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata. Nel cassetto fiscale dei soggetti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi”, aggiornata per il CPB 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata al ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili per determinare le imposte sostitutive da versare per ogni annualità. Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile.
Le comunicazioni per il bonus investimenti 4.0 non impattano su REDDITI 2025; va indicato il credito d’impsta maturato in relazione agli investimenti effettuati nel 2024. Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, le istruzioni al quadro RU del modello REDDITI2025 relativo al periodo d’imposta 2024 non prevedono neanche quest’anno particolari indicazioni in relazione alle comunicazioni obbligatorie per la funzione del credito d’imposta. Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni attuali non prevedono che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo con la sua concreta fruizione.
I contribuenti che intendono aderire, entro il prossimo 30 settembre, al CPB 2025-2026 devono effettuare alcune valutazioni preliminari, per verificare l’effettiva possibilità di poterlo applicare; l’accesso è infatti subordinato al rispetto di diversi requisiti, da certificare all’interno del modello CPB 2025-2026. I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e non sono nel frattempo incorsi in ipotesi di cessazione o decadenza, non potranno optare per l’applicazione del CPB 2025-2026; per tali contribuenti l’appuntamento è rinviato al prossimo anno, in cui saranno chiamati a valutare l’opportunità di rinnovare il CPB per il biennio 2026-2027. Diversamente, i soggetti che non hanno aderito al CPB lo scorso anno, o che ne sono successivamente decaduti o cessati, possono optare per il CPB 2025-2026, al ricorrere delle condizioni richieste; in merito. Sono interessati dall’applicazione del CPB solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). Di conseguenza, l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se: Per aderire al concordato preventivo 2025-2026, occorre quindi allegare al modello REDDITI 2025 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2024. Il CPB non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati; relativamente al CPB 2025-2026, i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31 dicembre 2024. L’adesione al CPB è tuttavia consentita se, entro il termine ultimo del 30 settembre il contribuente ha estinto i propri debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di € 5.000. Ai fini dell’accesso al Concordato Preventivo Biennale è inoltre necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, tra le quali la disposizione che impedisce l’applicazione del CPB 2025-2026 ai contribuenti che nel 2024 hanno conseguito, nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi: Ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività; al contrario, non rilevano le componenti di reddito, come, ad esempio: Tra le cause di esclusione che rende inapplicabile il CPB 2025-202 c’è anche quella riferita alle società o enti che nel 2025 sono state interessate da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale in aumento, per un’azienda o un ramo d’azienda, salvo il caso del subentro di due o più eredi. In fase di adesione al CPB 2025-2026 si dovrà inoltre tenere conto della nuova causa di esclusione relativa ai professionisti che partecipano in associazioni professionali, società tra professionisti, società tra avvocati dove il CPB è applicabile solo se tale scelta viene condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Martedì 16 Iva – Liquidazione mensile Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta; Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro autonomo Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). INPS: Dipendenti Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. INPS: Gestione separata Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). INPS: Agricoltura Versamento della prima rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Giovedì 25 IVA COMUNITARIA – Elenchi Intrastat mensili Presentazione in via telematica degli elementi riepilogativi delle cessioni di beni e/o servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili). Martedì 30 IVA – Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). IVA – Comunicazione liquidazioni periodiche Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. IMPOSTA DI BOLLO trimestrale Fatture Elettroniche Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore ad € 5.000,00 del primo e/o secondo trimestre). INPS: Dipendenti Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. Mod. 730/2025 Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 1.9 al 30.9: DEFINIZIONE agevolata liti pendenti Versamento della decima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000,00. ASSEGNAZIONE / CESSIONE agevolata beni ai soci – Trasformazione agevolata in Società Semplice Versamento della prima rata, pari al 60% dell’imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30/09/2025. Il versamento interessa anche le Società Immobiliari trasformate in Società Semplici. CPB 2024-2025 Sanatoria 2018-2022 Versamento settima rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022. CPB 2025-2026 Presentazione da parte dei soggetti ISA del mod. CPB per comunicare l’adesione al concordato 2025-2026:
La legge di Bilancio 2025 ha prorogato l’agevolazione, permettendo di applicarla anche per le spese sostenute nel 2025. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. I documenti necessari per poterne beneficiare La documentazione da conservare per poter fruire dell’agevolazione, che consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. consiste nella documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)”. Riepilogando, documenti da conservare sono: Massimale di spesa 2025: 5.000 euro – Detrazione massima: 2.500 euro Modalità di fruizione: in dieci quote annuali di pari importo (fino a 250 euro all’anno) I beni acquistati non devono necessariamente essere destinati ai locali ristrutturati. Ad esempio, chi ristruttura la cucina può acquistare mobili per la camera da letto e ottenere comunque la detrazione. La corrispondenza tra i dati di pagamento e lo scontrino rappresenta l’elemento decisivo per accedere al beneficio. Scadenza e ultime opportunità Il bonus scontrino sarà valido fino al 31 dicembre 2025. Per chi sta programmando lavori di ristrutturazione, i prossimi mesi rappresentano l’ultima occasione per approfittare di questa detrazione. Salvo nuove disposizioni legislative, dal 2026 l’agevolazione non sarà più disponibile.
Con l’articolo 1 “Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese” si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni. Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse. Le disposizioni si applicano sui seguenti incentivi:
Conformemente alle disposizioni di legge, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
Il Presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, durante le votazioni del ddl di proroga della riforma fiscale è tornato sul tema della rottamazione quinquies, specificando che “… in commissione Finanze abbiamo chiuso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al rientro; quindi al rientro a settembre possiamo chiudere il testo, di modo che sia pronto per essere inserito in legge di Bilancio” Il taglio dell’Irperf per il ceto medio Secondo il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, le due misure non sono, peraltro, incompatibili, pur se dovranno confrontarsi con le risorse a disposizione, scoglio da superare per una prossima realizzazione. Per quel che riguarda la rottamazione alla quinta edizione è certo che i contribuenti non meritevoli non avranno accesso alla nuova agevolazione delle cartelle. Il nuovo disegno di legge in discussione in Senato prevederebbe una novità assoluta rispetto al passato, ossia saranno esclusi i rottamatori di professione o contribuenti non meritevoli, cioè coloro i quali hanno già utilizzato le rottamazioni delle cartelle precedenti ma senza chiudere definitivamente il debito fiscale, quindi verosimilmente con il solo fine di bloccare pignoramenti o fermi amministrativi. Quanto al perimetro degli importi che potranno rientrare nella rottamazione si dovrebbero prevedere degli anticipi per i soli debiti rilevanti.
È entrato in vigore dell’obbligo, rivolto a tutte le aziende italiane, di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali per poter accedere alle misure di contribuzione pubblica(tra cui la garanzia statale). Con l’approvazione in via definitiva del disegno di legge in oggetto, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, l’adempimento dell’obbligo di assicurazione sarà valutato come requisito di accesso alle agevolazioni ovvero alle misure di contribuzione pubblica. Soggetti interessati Si ricorda che l’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del codice civile. Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità. Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Sanzioni La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma ha effetti molto rilevanti in merito all’accesso ai contributi pubblici. In particolare, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese ostacolerà l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura. Ne consegue che il rispetto dell’obbligo assicurativo dovrà necessariamente essere soddisfatto e dimostrato per l’invio di qualsiasi istanza a valere sulla pubblica contribuzione tramite la presentazione da parte dell’impresa di copia della polizza citata. Scadenze I termini perentori previsti per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali sono ad oggi fissati:
La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali. L’acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi connessi. In linea di principio, si potrebbero identificare le seguenti situazioni: 1) Acquisto di un autocarro L’ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l’autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell’IVA, se l’acquisto risulta comunque inerente con l’attività aziendale, né limitazioni alla deduzione del costo, a condizione che l’immatricolazione del veicolo sia “veritiera” e non si tratti di un cosiddetto “falso autocarro”. Il valore del bene verrà inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene. 2) Acquisto di un veicolo aziendale Ove l’acquisto abbia a oggetto un’autovettura aziendale, invece: Il valore dell’IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la scrittura che potrebbe essere assorbita anche nell’articolo in partita doppia. In tal modo il valore complessivo del bene, da iscrivere nell’attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a € 22.640, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene. Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe: 3) Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente Nel caso l’acquisto abbia a oggetto un’auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente, provvedendo all’emissione di fattura a carico di quest’ultimo per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI, l’IVA si rende detraibile integralmente. Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l’utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un fringe benefit in busta paga, l’IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%; 4) Cessione dell’autocarro Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l’IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto. 5) Cessione del veicolo aziendale Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l’IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell’importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati. Per determinare l’imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059. 6) Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l’IIVA è analoga a quella del caso dell’autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.
La Legge di bilancio 2025 ha previsto per gli amministratori delle società, l’obbligo di possedere e comunicare in CCIAA entro il 30 giugno 2025 una PEC personale, al fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. Il MIMIT, alla luce delle criticità e delle segnalazioni pervenute dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell’attuazione della norma, con particolare riferimento, tra l’altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono stati chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese, anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio, ha rinviato tale adempimento al 31 dicembre 2025 sia per le Società costituite prima del 1° gennaio 2025 che per quelle costituite dopo il 1° gennaio 2025; in quest’ultimo caso la comunicazione della PEC dell’amministratore dev’essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese.
Con una recente circolare, il MIMIT ha fornito chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento. In relazione ai “nuovi” requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI. Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l’appli- cazione di tale requisito, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro. Il Ministero è poi intervenuto sul requisito riguardante la parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, precisando che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio. Ulteriori precisazioni riguardano la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti: Per quest’ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l’impresa deve essere titolare del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”, così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale. Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all’estensione della permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”. Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta e pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.
Assonime ha recentemente illustrato le disposizioni introdotte in attuazione della legge delega per la riforma fiscale riguardanti I’RPEF e l’IRES e volte alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali, in riferimento ai contributi in conto capitale, alle commesse infrannuali e pluriennali e alle differenze su cambi. L’Associazione analizza la portata delle innovazioni introdotte e individua, per le aree oggetto di intervento, gli spazi in cui ancora residuano divergenze tra valori contabili e fiscali, con l’auspicio che, nell’ambito di successivi decreti attuativi o correttivi, possano essere adottate ulteriori misure di semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa. Nel primo degli interventi esaminati, va tenuta presente la modifica del TUIR, che ha soppresso la facoltà di tassare i contributi aventi natura di sopravvenienze attive, cioè i cosiddetti contributi in conto capitale, in quote costanti nell’esercizio dell’incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Resta fermo che i contributi in esame concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono incassati e, quindi, secondo il principio di cassa. Sotto questo profilo, Assonime evidenzia che rimane invariata la divergenza rispetto ai principi contabili, che prevedono la rilevazione dei contributi commisurati al costo di immobilizzazioni nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano soddisfatte. L’avvicinamento al bilancio si risolve solo nel fatto che detti contributi non possono più essere ripartiti su una pluralità di esercizi. Le disposizioni in esame si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mentre per i soggetti “solari”, continuano, invece, a essere assoggettati al regime previgente. Le imprese che, con riferimento tali contributi, hanno optato per la rateizzazione, devono quindi, far concorrere alla formazione del reddito, in base al piano originario, le eventuali quote residue non ancora tassate. Al riguardo Assonime ritiene che, poiché l’ultrattività o meno della disciplina previgente è legata al momento dell’incasso, un medesimo contributo, che sia stato erogato in parte prima del 2024 e in parte nel 2024 o in esercizi successivi, possa essere assoggettato a due regimi diversi. Per le somme corrisposte prima del 2024, rileverà la ripartizione in più periodi d’imposta eventualmente attivata in precedenza, mentre, per quelle corrisposte dal 2024, varrà la regola di tassazione immediata in un’unica soluzione. L’intervento normativo produce implicitamente effetti anche sui contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche. Secondo Assonime, le ricadute di queste novità dipendono dall’ambito applicativo che si intende attribuire alla disposizione: una prima tesi, afferma che tale norma riguarderebbe tutte le tipologie di contributi per studi e ricerche e, quindi, sia quelli relativi a costi imputati a conto economico, sia quelli relativi a costi capitalizzati, come immobilizzazioni immateriali in corso e, poi, come immobilizzazioni immateriali. Sul piano contabile, tali ultimi contributi dovrebbero essere contabilizzati, alternativamente, in riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono oppure a conto economico con rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi; la tassazione dei contributi in un’unica soluzione nell’esercizio dell’incasso non determinerebbe un avvicinamento rispetto alle risultanze del bilancio, ma semmai un ulteriore sfasamento temporale rispetto al momento di rilevanza fiscale dei costi oggetto di contribuzione, deducibili tramite l’ammortamento. Secondo un’altra tesi, il provvedimento non riguarderebbe i contributi per studi e ricerche relativi a costi capitalizzati, per i quali la qualificazione contabile dovrebbe essere recepita anche ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione rafforzata, con la conseguente tassazione secondo il principio di competenza.
Il prossimo 1° gennaio 2026 prenderà il via la definitiva riforma degli Enti di Terzo Settore. Nonostante molti enti hanno già da potuto fregiarsi della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) dal 2021, l’effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti la parte “fiscale” della Riforma era vincolata all’ottenimento dell’autorizzazione comunitaria prevista dal Codice, così come quelle relative al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Ora, facendo seguito all’emanazione di una cosiddetta “Comfort Letter” con la quale la Direzione Generale per la Concorrenza (DG COMP) della Commissione Europea ha precisato che le misure prenotificate relative alla tassazione sul reddito non sembrano configurare un aiuto di Stato in quanto non appaiono selettive, il Legislatore nazionale ha provveduto a modificare talune disposizioni dei relativi Decreti Legislativi. Ai fini della decorrenza delle disposizioni, quindi, viene normativamente eliminata la previsione che ne subordina l’efficacia all’ottenimento di un’autorizzazione europea che a questo punto non è più necessaria, a eccezione della disciplina dei cosiddetti Titoli di solidarietà, per i quali sarà necessario attendere il via libera da Bruxelles. Per come la nuova disposizione è formulata, inoltre, la decorrenza delle disposizioni fiscali non sarà la medesima per tutti gli Enti del Terzo Settore ma solo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12) la partenza avverrà dal 1° gennaio 2026 mentre, per i soggetti con esercizio a cavallo l’efficacia delle nuove disposizioni fiscali potrebbe avvenire anche molti mesi dopo, come ad esempio un Ente con esercizio sociale 1/9 – 31/8, per il quale le disposizioni entreranno in vigore solo a partire dal 1° settembre 2026. Se si considera che talune disposizioni oggi applicabili cesseranno di produrre i loro effetti contestualmente all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Titolo X, nonché alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’ipotesi sopra richiamata di un cambio di regime fiscale in corso d’anno non potrà che generare enormi problemi applicativi che l’Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente commentare. Più articolate appaiono le modifiche che riguardano la disciplina dell’impresa sociale; infatti, pur nella conferma di una generale efficacia dell’impianto fiscale non più subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione europea ma vincolata temporalmente al “periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, diverse sono le eccezioni relative alle situazioni nelle quali sarà comunque necessario attendere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea e cioè: Con riferimento, quindi, alla disciplina delle imprese sociali, in assenza dell’autorizzazione UE, resteranno ancora inapplicabili quelle misure, mutuate dall’esperienza delle start up e delle PMI innovative, che potrebbero rappresentare un sicuro incentivo alla proliferazione di questa particolare forma di ETS a vocazione prettamente commerciale.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare interpretativa e operativa relativa al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il CPB è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi; possono aderirvi le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Da quest’anno i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB, così come i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici. Le modalità operative La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario. I limiti massimi di incremento del reddito concordato I limiti massimi di incremento del reddito concordato introdotti sono: +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10; +15% per punteggi tra 9 e <10; +25% per punteggi tra 8 e <9. Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell’istituto. Benefici fiscali previsti I principali benefici fiscali previsti per l’adesione sono: (chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno); (possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati); (esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati). Per incentivare l’occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato. La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall’avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB. Nei diversi chiarimenti forniti nelle risposte ai quesiti, un aspetto di rilievo riguarda la rateizzazione delle plusvalenze: La circolare affronta anche altri quesiti pratici, come la gestione delle differenze da recesso nelle società di persone e la disciplina dei versamenti per le imprese familiari.
Mercoledì 16 Iva – Liquidazione mensile Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta; Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro autonomo Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Irpef: ritenute alla fonte – Dividendi Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: Ritenute alla fonte – Condomini Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES) Mod. F24/770 Versamento delle ritenute / trattenute operate a giugno: Tale modalità interessa i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. Ritenute alla fonte – Locazioni brevi Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). IRPEF: Altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: INPS: Dipendenti Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno. INPS: Gestione separata Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). INPS: Agricoltura Versamento della prima rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Lunedì 21 Mod. Redditi 2025 – Persone fisiche (Proroga Soggetti IVA) Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: Mod. Redditi 2025 – Società di Persone (Proroga Soggetti ISA) Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: Mod. Redditi 2025 – Società di Capitali ed Enti non Commerciali (Proroga Soggetti ISA) Termine entro il quale effettuare da parte dei soggetti con esercizi coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a: Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta (Proroga Soggetti ISA) Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023. Mod. IRAP 2025 – (Proroga Soggetti ISA) Versamento IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. ISA – (Proroga Soggetti ISA) Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2024 indicati nel Md. Redditi 2025 da parte di soggetti ISA al fine di migliorare il proprio indice di affidabilità. Diritto annuale CCIAA 2025 – (Proroga Soggetti ISA) Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2025 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850). Mod. Redditi 2025 – Mod. IRAP 2025 – Diritto annuale CCIAA 2025 Società di Capitali ed Enti non Commerciali (Bilanci differito a 180 giorni -Proroga Soggetti ISA) Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti relativi a: Mercoledì 23 Mod. 730/2025 Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: Venerdì 25 IVA comunitaria – Elenchi Intrastat mensili e trimestrali Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugn (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali). Mercoledì 30 Mod. Redditi 2025 – Persone fisiche (Soggetti che non beneficiano della proroga) Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: Mod. Redditi 2025 – Società di Persone (Soggetti che non beneficiano della proroga) Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: Mod. Redditi 2025 – Società di Capitali ed Enti non Commerciali (Soggetti che non beneficiano della proroga) Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta (Soggetti che non beneficiano della proroga) Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023. Mod. IRAP 2025 (Soggetti che non beneficiano della proroga) Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. Diritto annuale CCIAA 2025 – 2025 (Soggetti che non beneficiano della proroga) Invio telematico della domanda, tramite il Portale “Impresa in un giorno”, per la richiesta del contributo a favore delle edicole, pari al 60% delle spese sostenute nel 2024 parametrate ad una serie di voci (ad esempio, IMU, CUP, TARI). Giovedì 31 INPS: Agricoltura Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre. INPS: Dipendenti Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. IVA – Credito trimestrale Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. IVA – Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS). IVA – Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). Versamento unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.8.2025.
Dopo oltre otto anni di regime transitorio, è finalmente arrivato il via alla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle Imprese sociali. Il nuovo regime fiscale interesserà anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte anche al Runts o che hanno acquisito la qualifica di Imprese Sociali. Le disposizioni più importanti del regime fiscale del Terzo Settore, fino ad ora in standby in attesa della necessaria autorizzazione comunitaria, ma ora, a giudizio della Direzione Generale che si occupa di concorrenza e aiuti di Stato, le disposizioni in materia di imposta sui redditi degli Ets e delle imprese sociali risultano compatibili col diritto dell’Unione europea, secondo la quale «… sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». La DG Concorrenza ritiene, in definitiva, che le misure fiscali relative all’imposta sul reddito non costituiscano aiuti di Stato Viene invece richiesto un ulteriore approfondimento in merito all’utilizzo dei titoli di solidarietà e all’accesso agevolato al capitale azionario per le imprese sociali. Conseguentemente, non necessitando l’autorizzazione della Commissione UE, se non per le due disposizioni citate, il legislatore italiano è potuto intervenire per prevedere una decorrenza puntuale alle disposizioni fiscale sinora sospese. A decorrere dal primo gennaio 2026, quindi, per gli enti del Terzo settore cesseranno di operare le regole generali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi, e diventeranno operativi i criteri previsti dal Codice del Terzo settore, e in particolare entreranno in vigore i criteri dettati dall’articolo 79 per stabilire: Il periodo di imposta successivo comporta che, per gli enti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare, la decorrenza del nuovo regime fiscale avverrà a decorrere dal 01/01/2026, mentre per gli enti con esercizio “a cavallo”, la decorrenza avverrà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale – Rispetto all’attuale disciplina prevista dal TUIR in relazione agli enti non commerciali, si assiste, in linea di principio, a un trattamento tributario che dovrebbe risultare di maggior favore a beneficio degli enti del Terzo settore, i quali, nell’ambito delle attività di interesse generale perseguite, potranno realizzare anche un avanzo di gestione, seppur limitato sia nell’importo che nel tempo, con un margine non superiore al 6% per non più di tre anni consecutivi, senza perdere la qualifica tributaria di ente non commerciale, con conseguente accesso a tutte le altre misure fiscali di favore e i benefici previsti in favore di questa tipologia di enti. Le ulteriori, particolari agevolazioni attualmente previste in favore degli enti associativi viene disciplinata dal Codice relativamenter al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, mentre per gli enti generici del Terzo settore, le attività “mutualistiche” esercitate verso corrispettivo nei confronti dei propri soci e associati saranno disciplinate dalla regola generale. L’attuale disciplina resterà applicabile solo ad alcune categorie di enti e non alla generalità degli enti associativi non iscritti al Runts: si tratta, principalmente delle associazioni e società, sportive dilettantistiche, nonché delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, e le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. In relazione al regime fiscale da applicare alle attività commerciali esercitate dall’ente, per gli enti del Terzo settore, nonché per le ASD che hanno acquisito anche la qualifica di APS o di ETS, con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 01/01/2026 cesseranno di avere vigore le disposizioni attuali, che saranno sostituite dai regimi forfettari previsti dal Codice. Quanto alle Imprese Sociali, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 diventerà operativa la previsione di esclusione dalla tassazione degli utili destinati all’attività statutaria o a incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve: in sostanza gli utili delle imprese sociali non distribuiti non saranno soggetti a tassazione. Viene ribadito che alcune agevolazioni legate alle imposte indirette e alcune agevolazioni riconosciute alle associazioni di promozione sociale sono concesse nel rispetto degli aiuti “de minimis”, così come definiti per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG); in proposito l’originario riferimento ai limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013, che prevede un limite massimo di intensità di aiuto di 300 mila euro in tre anni, è stato implementato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 riguardante aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, il cui limite massimo di intensità di aiuto è fissato in 500mila euro, limite che può toccare, in particolare, quelle APS interessate alla de-commercializzazione dei corrispettivi del c.d. “bar sociale”, che dovranno monitorarne il rispetto. Infine, dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle ONLUS. Conseguentemente, fino al termine ultimo del 31 marzo 2026, le ONLUS, che ancora non l’avessero fatto, potranno adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora, entro tale termine, non venisse perfezionata l’iscrizione al Registro, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato nel corso dell’iscrizione alla relativa anagrafe. Il nuovo regime fiscale degli Ets, pur teoricamente più conveniente, risulterà, soprattutto per gli Ets generici diversi dalle APS e OdV tecnicamente più complesso da applicare rispetto alla normativa attualmente in vigore, e i regimi forfettari previsti per le attività commerciali prevedono, rispetto alla Legge 398/1991, plafond sensibilmente inferiori (130.000 Euro anziché 400.000,00) al superamento dei quali scatterà l’obbligo di determinazione del reddito e dell’IVA con criteri ordinari, salva l’applicazione del regime forfettario previsto, che risulta però sensibilmente penalizzante rispetto alla situazione attuale. Considerando che dal primo gennaio 2026 sarà operativo il nuovo regime IVA per le attività de-commercializzate, risulta evidente come gli enti del terzo settore e le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno prepararsi e organizzarsi per tempo per farsi trovare pronte all’operatività delle nuove disposizioni.
È stato prorogato dal 30 di giugno al 21 luglio 2025, senza nessuna maggiorazione, il termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte sui redditi nonchè del saldo Iva 2024, soggetti ISA, compresi i forfetari e i minimi. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano un’attività economica, indipendentemente dal regime fiscale utilizzato (forfettaria, semplificata o ordinaria), nonchè i soggetti che partecipano a società/associazioni/imprese ”interessate” dagli ISA. I versamenti possono quindi essere effettuati: Resta fissato al 30.06/30.7.2025 (con maggiorazione dello 0.40%) il termine di versamento per i contribuenti “privati” e ai soggetti “non interessati” dagli ISA. Il Governo, come negli anni passati, è in grande ritardo, nell’emettere i provvedimenti necessari al contribuente per poter determinare in modo corretto l’ammontare delle imposte dovute. E’ pertanto ipotizzabile che per molti contribuenti sia opportuno utilizzare per versamento delle imposte, la finestra temporale del 20 agosto che prevede l’insignificante maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute.
Tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, entro il 30 giugno 2025 dovranno obbligatoriamente procedere alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevutinel 2024. La Legge n.124/2017 ha infatti introdotto l’obbligo di dare evidenza a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro (importo cumulativo annuo), secondo il criterio di cassa. Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile. Sono esclusi solo i liberi professionisti. I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) devono pubblicare gli importi e le informazioni relative nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui siti internet aziendali oppure sui portali digitali delle Associazioni di categoria. Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet aziendale (o su quello della propria Associazione di categoria) l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. Sanzioni previste In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro e la revoca del contributo qualora non si provveda a sanare l’inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.
È allo studio del Governo un nuovo DL in ambito fiscale, che contiene diverse novità in tema di riporto delle perdite, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore e split payment. In particolare, in merito alla disciplina del trattamento fiscale delle spese per i lavoratori dipendenti e autonomi, il provvedimento dispone che sono soggetti all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia. Il testo delimiterebbe l’ambito applicativo dei nuovi obblighi, operativi dal 2025 (soggetti “solari”), alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato. Viene così risolta la questione che si era posta con riferimento alle difficoltà relative alla tracciabilità delle spese nelle trasferte all’estero. Per effetto delle modifiche introdotte il decreto dispone quindi che i rimborsi delle spese “sostenute nel territorio dello Stato” per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, quali carte di credito, debito e prepagate. Stessa modifica viene prevista anche in relazione all’analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili previsto ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa. Pertanto, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute “nel territorio dello Stato” per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con i suddetti mezzi di pagamento. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, il decreto ha introdotto i suddetti obblighi di tracciabilità anche ai fini della deducibilità delle citate spese in capo agli esercenti arti e professioni, risulta concepito sulla base del previgente testo, ponendo evidenti problemi di coordinamento con la normativa attualmente applicabile. L’art. 1 comma 81 lett. b) della L. 207/2024 verrebbe abrogato Pertanto, il suddetto art. 1 comma 81 lett. b) della L. 207/2024 verrebbe abrogato e sarebbero integrate le disposizioni attualmente vigenti. Verrebbe, tra l’altro, previsto che i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente che, dal 2025, risultano non più imponibili in capo all’artista o al professionista, in deroga a tale regola generale concorrerebbero invece alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ove i pagamenti non siano eseguiti con i citati strumenti tracciabili. Allo stesso modo, tali spese, che diventano deducibili per il professionista nell’ipotesi di inadempimento del committente, resterebbero comunque indeducibili ove l’onere non sia stato all’origine sostenuto dal professionista stesso con strumenti tracciabili. Inoltre, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, sarebbe ammessa a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti con i più volte citati strumenti tracciabili. Infine, anche per gli esercenti arti e professioni, per effetto delle modifiche che il legislatore propone di introdurre, dal 2025 le spese di rappresentanza e per omaggi sarebbero deducibili sempre nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) solo se sostenute con strumenti tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41, ha istituto il codice tributo “7077” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057- bis della L. 178/2020, ai sensi dell’art. 1 commi da 446 a 448 della L. 207/2024. Il comma 447 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione con il DM 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento. Allo stato attuale, comunque, manca ancora il DM previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025, il quale dispone che con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal GSE. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è comunque visibile nel cassetto fiscale del contribuente. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, second quanto stabilito dal comma 1059 dell’art. 1 della L. 178/2020. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, è stato quindi istituito il codice tributo “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – arti-colo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti. Resta il codice “6936” per gli investimenti prenotati nel 2024 Secondo quanto chiarito dal citato decreto direttoriale, per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. “prenotazione”), si applicano le disposizioni di cui al “vecchio” DM 24 aprile 2024. La risoluzione precisa quindi che in tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020” (istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45).
Una recentissima circolare (n. 5-16/05/2025) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina IVA del distacco del personale, a seguito della riforma operata dall’art. 16-ter del DL 131/2024. Con tale intervento normativo, infatti, il distacco del personale si configura, in termini generali, quale operazione soggetta a IVA, secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 11 marzo 2020, causa C-94/19. In pratica la norma tende a chiarire quando si configura un rapporto di distacco (o prestito) di personale allorché un datore di lavoro (“distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (“distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La norma abrogativa nazionale (art. 8 comma 35 L. 67/88) in virtù della quale non erano considerate rilevanti ai fini dell’imposta i distacchi (o prestiti) di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, era risultata incompatibile con i principi della direttiva 2006/112/Ce. Per valutare la rilevanza IVA delle prestazioni di distacco deve, pertanto, farsi opportuno riferimento agli ordinari requisiti (soggettivo, oggettivo, territoriale) che determinano l’applicazione dell’imposta, puntualmente esaminati nella circolare n. 5 nel commento. Per quanto concerne l’ambito soggettivo della disposizione, l’Agenzia delle Entrate rileva che le prestazioni di distacco richiedono l’esercizio dell’attività in forma d’impresa e precisa che, nel caso dei datori di lavoro che siano enti non commerciali, la presenza di un’organizzazione d’impresa deve essere verificata solo nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale. Se, dunque, il personale afferisce all’attività istituzionale dell’ente, il requisito soggettivo non sussiste. Si reputano invece estranee al presupposto impositivo le operazioni di distacco effettuare tra società partecipanti al medesimo Gruppo IVA. Viene definito come “corrispettivo” la somma pagata per il distacco: A questo proposito, è richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 20589/2021 in cui viene sancito che, ai fini dell’onerosità della prestazione, non assume rilevanza l’assenza di un “mark up” per il distaccante. La circolare n. 5 contiene anche delle conferme sul piano della territorialità delle prestazioni di distacco; per le operazioni B2B vige il criterio generale di territorialità, per cui esse sono rilevanti in Italia quando eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo stabilito in Italia; invece, per le operazioni B2C, la prestazione è rilevante solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente nell’Ue. Se il comitato è extra Ue, la prestazione è fuori campo IVA in Italia. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Tra le fattispecie contigue al distacco, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la somministrazione di manodopera, affermando che per essa continua ad applicarsi la specifica disciplina ex articolo 26-bis della L. 196/97 conto per cui l’intero corrispettivo costituisce la base imponibile IVA del servizio, inclusa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.
Il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi ai sensi dell’art . 3 comma 1 del DPR 633/72. In base alle indicazioni della Corte di Giustizia Ue, sussiste un nesso diretto tra la prestazione di distacco, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, “quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente”, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.
– quando il pagamento della somma sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa;
– a prescindere dal suo ammontare, non rilevando il fatto che l’importo sia inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato e, pertanto, anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in mancanza di lucratività.
Ogni datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti e collaboratori degli incentivi; in alcuni casi questi gli consento anche di risparmiare sul costo del lavoro. Tra degli incentivi consentiti ci sono i buoni pasto e i fringe benefit, agevolati in modo particolare fino al tutto il periodo d’imposta 2027. Buoni pasto I buoni pasto sono documenti emessi in forma cartacea o elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. Si tratta, infatti, di un servizio sostitutivo della mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto. I buoni pasto non sono cedibili , commercializzabili , cumulabili oltre il limite di 8 buoni o convertibili in denaro. Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale ed hanno validità di un anno. Possono essere utilizzati solo se datati e sottoscritti dal titolare; sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Il buono cartaceo non è soggetto a trattenute fino al valore facciale di 4 euro, quello elettronico è esente da tassazione fino al valore di 8 euro. I buoni pasto costituiscono, come anticipato, valori ricompresi tra quelli figuranti nel cedolino paga del dipendente, ma non vengono inclusi nella retribuzione imponibile perché sono soggetti a una disciplina fiscale di favore, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Questo regime di esenzione è applicabile solo se i buoni pasto sono riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori (cfr. circ. Min. n. 326/E/1997). Allo stesso modo, i buoni pasto sono esenti anche ai fini contributivi, nei limiti e alle condizioni menzionate (circolare INPS n. 15/2022). L’indennità sostitutiva di mensa è una somma di denaro, finalizzata alla fruizione di una prestazione di vitto che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti direttamente in busta paga. Tale somma, secondo quando previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR, concorre alla determinazione del reddito imponibile per il dipendente, ai fini fiscali e previdenziali. L’importo può essere una somma giornaliera forfettaria oppure può derivare da un calcolo relativo alle ore effettivamente lavorate dal dipendente, durante il mese di riferimento. In entrambi i casi, l’importo lordo ottenuto verrà inserito in busta paga e andrà a costituire reddito per il lavoratore e sarà, quindi, soggetto a trattenute fiscali e previdenziali. Il buono pasto non costituisce diritto imprescindibile del lavoratore e spetta soltanto quando previsto da un apposito accordo collettivo o individuale. In mancanza di tale accordo i benefici previsti dai buoni pasto non possono essere pretesi poiché non rappresentano una parte della retribuzione ma un beneficio assimilato alle prestazioni di welfare. La legge, quindi, non impone al datore di lavoro alcun obbligo sul rilascio dei buoni pasto poiché la loro concessione è sempre specificata nel contratto di assunzione o è frutto di successivi accordi. (Le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo di 5,29 euro giornalieri). Fringe benefit Le erogazioni liberali di beni e servizi (fringe benefit) concesse ai lavoratori dipendenti sono non imponibili se il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non supera: – 1.000 euro; – 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, assegnati ad personam ai lavoratori subordinati in forme di retribuzione non in denaro, come ad esempio la concessione dell’auto aziendale, del telefono cellulare, di buoni pasto, alloggio, polizze assicurative sulla vita, erogazione di servizi asili nido, abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, cessione di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, un prestito personale concesso ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato. Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività della retribuzione I fringe benefit non concorrono a formare il reddito e sono dunque esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo se si configurano come beni o servizi ceduti di importo complessivamente non superiore a 1.000 euro nel periodo d’imposta. L’applicazione del tetto maggiorato a 2.000 euro spetta: L’agevolazione si applica limitatamente agli anni d’imposta 2025-2027. Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza. (Per il valore normale occorre far riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati o nel tempo e nel luogo più prossimi). Rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Quanto potrebbe risparmiare i datore di lavoro? Esempio di Lavoratore assunto nel CCNL terziario Confcommercio al livello 2. Il datore di lavoro deve scegliere se: La retribuzione di base è pari a 2.147 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 600 euro. Per ciascun buono pasto elettronico erogato per un importo, pari a 8 euro, non sono dovuti contributi. Dall’analisi dei dati sopra esposti è possibile osservare che l’erogazione dei buoni pasto insieme al fringe benefit sotto soglia di imponibiltà consente di risparmiare circa il 3% del complessivo costo del lavoro. Retribuzione ordinaria mensile € 2.147 € 2.147 Importo da erogare € 300 € 300 Oneri contributivi € 709 € 3.156 Totale costo € 3.156 € 3.069 Risparmio 3% ______________________________________________________________
Retribuzione Aggiuntiva Buoni pasto
+ fringe benefit
L’articolo 2086 c.c., così come modificato dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza dispone in capo all’imprenditore l’obbligo di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. Tutte le imprese devono quindi dotarsi di procedure in grado di rilevare tempestivamente sia la perdita della continuità aziendale, sia una possibile crisi d’impresa. La responsabilità, in caso di inadempimento, grava su amministratori, organi delegati ed organi di controllo. Lo stesso D. Lgs ha modificato anche l’Art. 2476 c.c. introducendo il nuovo comma 6: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. Lo Studio Briccolani è a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni necessarie per implementare o aggiornare e monitorare le procedure necessarie.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un importante incentivo per i nuovi imprenditori: una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni per richiedere tale riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative, e spetta anche ai soci di società ed ai collaboratori familiari. La riduzione contributiva ha ad oggetto sia i contributi dovuti entro il limite del minimale annuo, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale. Beneficiari Possono usufruire di tale misura agevolativa: che abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma individuale o societaria e che si siano iscritti per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. L’agevolazione viene inoltre riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare l’attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive. Misura dell’esonero La riduzione è concessa dietro apposita domanda ed ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività, o di primo ingresso nella società. Nel caso in cui il contribuente che ha diritto alla riduzione versi una rata di contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati in compensazione sulle rate successive. A fronte del pagamento di un importo di contributi calcolati a tariffazione ridotta del 50% su base annua, verrà accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha riaperto i termini per l’adesione alle seguenti misure agevolative: Oggetto: beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) Tassazione agevolata: imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza Adempimento: emissione fattura entro il 31 maggio 2025 (non è richiesto atto notarile) La misura è particolarmente indicata per chi intende cessare l’attività o valorizzare l’immobile fuori dall’ambito imprenditoriale. Oggetto: immobili o beni mobili registrati non strumentali Tassazione: imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per società non operative) imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa o agevolata Adempimento: assegnazione da perfezionare entro il 30 settembre 2025 mediante atto notarile (è necessario un atto notarile) Entrambe le misure rappresentano strumenti utili per la gestione fiscale e patrimoniale dell’azienda o dell’attività individuale.
Venerdì 16 Iva – Liquidazione mensile e trimestrale Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta; Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da applicare ai soggetti trimestrali speciali). Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro autonomo Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Irpef: altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: (codice tributo 1040); Ritenute alla fonte – Condomini Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Mod. F24/770 Versamento delle ritenute / trattenute operate ad aprile: con comunicazione dei dati “aggiuntivi” richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. Ritenute alla fonte – Locazioni brevi Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). INAIL: Autoliquidazione premio Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2024 e anticipo 2025. INPS: Contributi IVS Versamento della prima rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. INPS: Dipendenti Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. INPS: Gestione separata Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). Lunedì 26 IVA comunitaria – Elenchi Intrastat mensili Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili). Venerdì 30 IVA comunitaria – “ZES unica mezzogiorno” Invio telematico, da parte delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”, delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025, per il riconoscimento del relativo credito d’imposta. Sabato 31 IVA – dichiarazione mensile – liquidazione IOSS Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). Martedì 03 Giugno CPB 2024-2025 – Sanatoria 2018-2022 Versamento terza rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018- 2022. IVA – Comunicazione liquidazioni periodiche Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative: INPS: dipendenti Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre. Rottamazione quater Versamento ottava rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione – quater”. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.6.2025.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026, nell’ambito del quale si evidenziano le seguenti novità: Entro il 30.4.2025 l’Agenzia dovrà rilasciare il software utilizzabile per l’elaborazione della proposta. Come noto, il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, il concordato preventivo biennale (CPB). Nell’ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025 scorso è stato soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari e differito al 30.9.2025 il termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026. Con il Provvedimento 9.4.2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026. Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo mod. CPB potrà essere inviato congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025 oppure in forma autonoma. Il mod. CPB va presentato dai contribuenti che applicano gli ISA per il 2024 che intendono aderire alla proposta di CPB per il 2025-2026 e può essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il 2024-2025. Nel mod. CPB 2025-2026 (righi da P01 a P10), strutturato in maniera analoga rispetto a quello dello scorso anno, sono stati aggiunti 3 nuovi righi riservati all’indicazione dei seguenti dati: Condizioni di accesso P01: La casella va barrata per attestare di P02: La casella va barrata per attestare l’assenza delle cause di esclusione Recependo le modifiche apportate dal DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025” le istruzioni precisano che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 / più eredi in caso di decesso del socio / associato. P03: Codice evento straordinario verificatosi nel 2025 in data anteriore all’adesione al CPB, individuato dal DM 14.6.2024 In base a quanto previsto dall’art. 19, D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi / VAP effettivi, eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali: * danni ai locali destinati all’attività d’impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; * danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; * impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso); * sospensione dell’attività, laddove l’unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività; * sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA; * sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine di appartenenza / Enti previdenziali e assistenziali / Casse di competenza. Come disposto dall’art. 5, DM 14.6.2024, in presenza dei predetti eventi straordinari omunicati dal contribuente, il reddito d’impresa / lavoro autonomo e il VAP, sono ridotti nelle seguenti misure: P04: Reddito lavoro autonomo / d’impresa 2024 rilevante ai fini del CPB Reddito d’impresa: Individuato con riferimento alle regole ordinarie (artt. 56 / 66, TUIR), a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare: Reddito di lavoro autonomo: Individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, TUIR, senza considerare: In caso di snc / sas / associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione. P05: Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive. Conformemente ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97. P06 – P07: Il reddito proposto non considera P08 – P09: Il VAP IRAP proposto non considera Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve apporre la propria firma a rigo P10. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03. Modalità di invio Il soggetto interessato dovrà inviare, direttamente o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / consulente del lavoro / CAF) il mod. CPB utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel), entro il 30.9.2025. A tal fine, con un prossimo Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate definirà le Specifiche tecniche relative all’invio telematico del modello. L’intermediario abilitato, dopo aver effettuato l’invio, dovrà comunicare al contribuente i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello / prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.
Giovedì 10 5‰ – Adempimenti beneficiari Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco “permanente”. Mercoledì 16 Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). Irpef: ritenute alla fonte – dividendi Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: Irpef: altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: INPS: dipendenti Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo. Lunedì 28 IVA comunitaria – elenchi Intrastat – mensili e trimestrali Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali). Mercoledì 30 Imposta di bollo – registri contabili 2024 Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2024, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 31.1.2026. IVA – dichiarazione trimestrale – liquidazione OSS Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS). IVA – dichiarazione mensile – liquidazione IOSS Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). Mod. 730/2025 precompilato Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il Mod. 730/2025 precompilato: Mod. IVA – 2025 Invidio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2024. IVA – credito trimestrale Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. Accise auttrasportatori Presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. INPS: dipendenti Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. Rimessione in termini della rottamazione-quater Presentazione telematica della domanda per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. CPB 2024-2025 – sanatoria 2018-2022 Versamento seconda rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
NOVITÀ IMPORTANTE: Mappe catastali gratuite per tutti, anche per i cittadini privati. Dal 1° gennaio 2025, il patrimonio cartografico nazionale è consultabile gratuitamente e online da chiunque. Lo stabilisce il provvedimento del 25 marzo 2025, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dà attuazione a quanto previsto dalla recente riforma fiscale. Si tratta di un archivio imponente: oltre 86 milioni di particelle catastali rappresentate in circa 300mila file vettoriali georiferiti, aggiornati e riferiti al Sistema Geodetico Nazionale. Chi può accedere? Cittadini privati Tecnici professionisti Utenza istituzionale Pubbliche amministrazioni Gestori di servizi pubblici Società a controllo pubblico Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e isolane Modalità di accesso: L’accesso avviene esclusivamente via web, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con: Si tratta di un grande passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più trasparente, digitale ed efficiente, a beneficio non solo degli operatori del settore, ma anche dei singoli cittadini che, da oggi, possono accedere in autonomia e senza oneri a dati ufficiali fondamentali per conoscere il territorio. La nuova legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese italiane, di stipulare una polizza contro le calamità naturali entro il 31/03/2025. Chi è obbligato? La legge consiglia che tutte le imprese con sede legale in Italia oppure con un’organizzazione stabile sul territorio nazionale, oppure ancora che risultano iscritte al Registro delle Imprese, comprese le individuali. Quali aziende sono escluse? Sono escluse dall’obbligo tutte le Imprese agricole e le aziende che posseggono immobili gravati da abuso edilizio. Cosa dev’essere assicurato Terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, compreso anche immobili e attrezzature non di proprietà, come ad esempio uffici in locazione. Cosa succederebbe se non ci si assicura Quanto può venire a costare la polizza Il costo di una polizza anticalamità dipende dalla zona d’interesse e dal valore del bene da assicurare: in media tale costo si aggira sui circa 400 € l’anno. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche – titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno contemporaneamente: Al fine di assicurarsi che i soggetti, i quali scelgono questo regime, rispettino effettivamente i requisiti previsti dalla legge e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato l’attività di controllo, concentrandosi su diversi aspetti chiave : Ed è notizia di questi giorni che sono stati già notificati gli schemi di accertamento per le annualità 2019 ai contribuenti che hanno utilizzato il regime forfettario in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Di regola, la notifica dello schema di atto deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell’avviso di accertamento e contenere tutti gli elementi utili al contributore per formulare controdeduzioni. Il contributore a sua volta può: Recentemente il MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha fornito una serie di chiarimenti relativi all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025. In particolare il Ministero specifica innanzitutto che l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dall’1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l’indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025. Inoltre: In pratica, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè agli amministratori di imprese costituite in forma societaria». La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che spettano dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo. Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute. Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate. La cartella esattoriale svolge una doppia funzione: In tal caso, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto: La regola è prevista dall’art. 50 del DPRn. 602 del 1973. Se il Fisco non rispetta questa regola procedurale non potrà procedere con l’azione esecutiva. Il D.L. 61/2023 ha previsto diverse agevolazioni riguardanti i soggetti che all’01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori individuati nell’Allegato 1 al Decreto Legge stesso. Tra le altre, si segnalano le seguenti: Decreto legge alluvione n. 61 del 1° giugno 2023 Artigiani e commercianti – Vengono ricomprese le scadenze per i contributi: Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Sono compresi nella menzionata sospensione le scadenze relative: Mentre per i liberi professionisti vige l’obbligo di effettuare suddetta procedura direttamente tramite la sezione “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” sul sito dell’Inps. Ogni richiesta inviata dovrà essere effettuata allegando il modulo di domanda “SC101” disponibile sul sito istituzionale dell’Inps.
Attraverso lo schema di atto, l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi alla base della tesi erariale. Questa comunicazione preliminare, nell’ambito dell’accertamento tributario, consente al contribuente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, proponendo controdeduzioni prima dell’emissione dell’atto definitivo.
È una fase delicata, in cui ogni azione o omissione può influire in modo significativo sull’esito della procedura accertativa. Comprendere l’importanza di questo documento è essenziale per evitare errori e sanzioni. Il regime forfetario – si rammenta – cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l’Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero.
Ma esiste un altro termine che l’Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 annoai fini dell’azione esecutiva. Se l’espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Sospensione dei termini di pagamento fino al 20.11.2023 e istanza da effettuare per richiedere la sospensione.
In data 07.07.2023, l’Inps ha fornito indicazioni inerenti all’istanza di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Di seguito l’elenco dei soggetti interessati a tale provvedimento.
– dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023;
– relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
– relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.
– ai contributi ai lavoratori che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 nonché primo acconto anno di imposta 2023.
L’istanza potrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.
L’istanza dovrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.